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Sentenza

Sentenza n. 8072/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L'OTTEMPERANZA - della sentenza n.2414/2025 pubblicata il 26.02.2025 nell'ambito del procedimento con RG 25894/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, III Sez. Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, con cui veniva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito (codice univoco C9R3NW), alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €.1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, notificata il 27.03.2025 e verso la quale non è stato proposto appello

Giustizia amministrativa202513088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2414/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e non appellata, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel corso dell'udienza, la difesa del ricorrente ha dichiarato, senza opposizione o contestazione dell'Amministrazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché era intervenuta la liquidazione in suo favore, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. In accoglimento della richiesta sulle spese, ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 500, oltre accessori e conseguenze di legge. La quantificazione è stata effettuata equitativamente, considerando i parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari, secondo i precedenti richiamati dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo giudiziale determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non esclude la possibilità di condannare l’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, ove la necessità di proporre il ricorso sia riconducibile alla precedente mancata esecuzione spontanea del titolo.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere liquidate equitativamente facendo riferimento, in assenza di diversa specificazione, ai parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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