Cassazione Penale, Sentenza n. 16109/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 03/07/2023 con cui era stata esclusa la responsabilità per bancarotta impropria e confermata la condanna per bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.) a titolo di dolo specifico; il ricorrente deduceva: vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico essendo stato solo "amministratore formale"; richiesta di riqualificazione in bancarotta documentale semplice (colposa); riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza); e concessione della sospensione condizionale della pena dopo la rideterminazione della pena a due anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni dedotte siano, in massima parte, questioni di fatto non sindacabili in via di legittimità e comunque manifestamente infondate. Ha confermato la ricostruzione secondo cui il Caliri, pur amministratore formale, aveva consapevolezza delle condotte poste in essere dagli amministratori di fatto e aveva contribuito alla sottrazione/omessa conservazione delle scritture contabili, integrando il dolo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in quanto l'apporto del ricorrente non era di minima importanza e ha rilevato che la sospensione condizionale della pena non era stata sollecitata in appello e, comunque, non concedibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La norma è stata intesa come fattispecie di bancarotta documentale punita a titolo di dolo specifico; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico sia integrato anche dall'"awareness" generica dell'amministratore formale circa le illecite condotte degli amministratori di fatto e dalla sua partecipazione alla condotta che ha impedito la ricostruzione dell'attivo societario
art. 114 cod. pen.
L'attenuante della partecipazione di minima importanza non è stata riconosciuta: il contributo causale e di garanzia del ricorrente, in quanto amministratore formale, è stato ritenuto non marginale e anzi essenziale per l'occultamento delle scritture e per la realizzazione del danno ai creditori
Massime di principio
- L'amministratore formale ("testa di legno") può essere ritenuto responsabile per reati fallimentari dolosi se emerge una consapevolezza, anche generica, delle illecite condotte degli amministratori di fatto e un apporto concreto all'occultamento o omessa conservazione delle scritture
- La distinzione tra bancarotta documentale dolosa e semplice richiede una valutazione puntuale dell'elemento soggettivo; in sede di Cassazione le censure che investono prevalente valutazione di fatto sono spesso inammissibili
- Per ottenere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. occorre dimostrare un apporto causale effettivo e marginale: la mera minore gravità della condotta non è sufficiente
- La richiesta di benefici processuali o di pena (es. sospensione condizionale) dovrebbe essere formulata e sollecitata tempestivamente nelle fasi processuali competenti (anche in appello), altrimenti il loro mancato riconoscimento può risultare non impugnabile in Cassazione
- Le contestazioni basate su elementi di fatto (consapevolezza, conoscenza dei debiti, comportamento concreto del soggetto) sono difficilmente ribaltabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione manifesto o violazione di legge
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