Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3568/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa idonea misura cautelare dei seguenti atti: 1) l’art. 2, comma 1, lett. c), del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 01.11.2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/42 bis, del 07.11.2024, ove interpretato nel senso della fissazione dell’obbligo di possedere, ai fini della partecipazione al concorso medesimo, 120 CFU (crediti formativi universitari) IUS per le lauree triennali e 200 CFU (crediti formativi universitari) “IUS” per le lauree magistrali specialistiche; 2) la guida per la compilazione della domanda online di partecipazione al suddetto concorso, pag. 15, laddove viene precisato l’obbligo di possedere 120 CFU “IUS” per le lauree triennali e 200 CFU “IUS” per le lauree magistrali specialistiche; 3) la nota via e-mail dell’Ufficio Concorsi del 29.11.2024, relativa alla non ammissione del ricorrente al concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 01.11.2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/42 bis, del 07.11.2024; 4) ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche laddove non conosciuto, con particolare riferimento, per quanto occorrere possa, alla nota prot. n. 555/V-RS/Area 2^/ del 22.06.2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato;

Giustizia amministrativa202500058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: clausole del bando e della guida online che richiedevano il possesso di specifici quantitativi di crediti formativi universitari in materie IUS, nonché il diniego di fatto dell’ammissione alla procedura concorsuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in possesso di una laurea triennale in Scienza dei servizi giuridici, classe L-14, contestava il mancato completamento della domanda telematica per il concorso interno, per titoli ed esami, relativo a 118 posti di vice-commissario della Polizia di Stato. Il sistema informatico consentiva di presentare la domanda soltanto ai candidati le cui lauree risultassero caratterizzate da una prevalenza di crediti in materie afferenti al settore IUS, quantificati nella guida online in 120 CFU per le lauree triennali e 200 CFU per le lauree magistrali o specialistiche. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000 e dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 270/2004, nonché la violazione del favor partecipationis e del principio di tassatività delle cause di esclusione. Venivano inoltre dedotti eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Il TAR aveva dapprima respinto la cautelare monocratica e poi accolto la domanda cautelare collegiale ai fini dell’ammissione con riserva. Successivamente, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 13 gennaio 2026. La sentenza non esamina nel merito le censure relative ai requisiti curriculari, alla legittimità del filtro informatico, al favor partecipationis, alla tassatività delle cause di esclusione e ai dedotti vizi di eccesso di potere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000

    Norma indicata dal ricorrente come parametro per contestare la disciplina dei requisiti di partecipazione al concorso; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 270/2004

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla classificazione e al contenuto dei titoli di studio; la relativa censura non è stata decisa nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione dell’improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate alla definizione della causa.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale nella pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti impugnati, anche quando la controversia abbia avuto una precedente definizione cautelare favorevole ai fini dell’ammissione con riserva.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.