Cassazione Civile, Ordinanza n. 04077/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un appaltatore per il pagamento di somme asseritamente dovute a saldo di lavori eseguiti in base a contratti di appalto del 13 marzo 2007. Il committente propose opposizione, deducendo l'inadempimento dell'appaltatore perché l'opera, in particolare il tetto del fabbricato, sarebbe stata realizzata in difformità dal progetto contrattuale: non a tre falde come previsto, ma a due falde, oltre ad altre contestate imperfezioni. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello accolse solo in parte l'impugnazione e ridusse l'importo dovuto. In cassazione il committente dedusse, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la difformità del tetto e la mancata autorizzazione della variante erano state già allegate sin dal primo grado e coltivate nei successivi atti, sicché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto nuova e inammissibile la doglianza; inoltre, la Corte non avrebbe potuto qualificare il motivo come inammissibile e poi esaminarlo nel merito. Con il secondo motivo lamentò l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la realizzazione della copertura difforme dal progetto e non suscettibile di ripristino, come accertato dal c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la questione della difformità del tetto non fosse nuova, poiché già dedotta nell'opposizione al decreto ingiuntivo e riproposta in appello; ha quindi escluso la correttezza della declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. e ha censurato l'erroneo addebito al committente dell'onere di provare il fatto negativo della mancata approvazione della variante. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività e rilevanza dell'eccezione di inadempimento e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
non può essere qualificata come nuova, e quindi dichiarata inammissibile, una doglianza già tempestivamente proposta in primo grado e ritualmente coltivata in appello; inoltre non può essere addossato al committente l'onere di provare un fatto negativo quando l'eccezione è stata tempestivamente sollevata.
art. 380-bis c.p.c.
procedura camerale proposta dal consigliere delegato
richiamo al rito camerale per la definizione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento è tempestiva se la difformità dell'opera rispetto al progetto contrattuale è stata dedotta sin dal primo grado e reiterata in appello; in tal caso non può essere qualificata come questione nuova.
- Quando il committente contesta specificamente la difformità dell'opera rispetto al progetto, spetta all'appaltatore allegare e provare che la variante sia stata regolarmente approvata dal direttore dei lavori o dalla committenza.
- Non può essere imposto alla parte che eccepisce la difformità dell'opera l'onere di provare un fatto negativo, ossia la mancata autorizzazione della variante, se tale autorizzazione è un fatto costitutivo della difesa dell'appaltatore.
- La declaratoria di inammissibilità di un motivo per novità deve confrontarsi con il contenuto complessivo delle difese svolte nei gradi di merito, non con una lettura frammentaria o meramente formale degli atti.
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