Sentenza del 28/06/2017 n. 16160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero fiscale relativo all'anno d'imposta 2004 delle quote di ammortamento di beni strumentali ubicati presso una struttura destinata a punto vendita e delle spese di manutenzione dedotte. Sosteneva che i beni fossero già entrati in funzione nel 2004, sebbene il punto vendita fosse stato aperto solo nel 2005, poiché la struttura era stata concretamente utilizzata come deposito e per altre attività. Con il ricorso per cassazione denunciava la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello sull'epoca di entrata in funzione dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui l'ammortamento decorre dall'esercizio di entrata in funzione dei beni in relazione alla destinazione fiscalmente dichiarata. Poiché l'autorizzazione commerciale era decaduta per mancata attivazione dell'esercizio e la diversa utilizzazione come deposito non era stata formalizzata fiscalmente, non risultava provato l'ingresso in funzione dei cespiti per l'attività di vendita nel 2004. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102
La deducibilità delle quote di ammortamento decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
L'ammortamento fiscale è deducibile a partire dall'esercizio in cui il bene entra effettivamente in funzione, verificando la corrispondenza tra la destinazione dichiarata dal contribuente e l'utilizzo concretamente accertato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La contribuente ne ha denunciato la violazione per insufficiente motivazione, ma la censura è stata respinta perché la CTR aveva adeguatamente individuato e valutato l'epoca di entrata in funzione dei beni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non è sufficiente che il bene esista o sia materialmente disponibile: occorre dimostrare la sua effettiva entrata in funzione nell'ambito dell'attività e della destinazione fiscalmente dichiarata.
- L'utilizzo del bene per una finalità diversa da quella dichiarata, soprattutto se privo delle necessarie autorizzazioni o formalizzazioni contabili e fiscali, può far venir meno il nesso di strumentalità e impedire la deduzione dell'ammortamento.
- Le circostanze di fatto devono essere coerenti con la qualificazione fiscale attribuita ai beni e adeguatamente documentate; un uso materiale diverso da quello formalmente dichiarato può non produrre effetti tributari favorevoli.
- In controversie analoghe, il contribuente deve conservare e produrre autorizzazioni, documentazione contabile, verbali di consegna, prove dell'utilizzo operativo e ogni elemento idoneo a dimostrare quando e per quale attività il bene sia entrato effettivamente in funzione.
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