Cassazione Civile, Ordinanza n. 04905/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava dal licenziamento individuale intimato da una società a un proprio dipendente in data 12 marzo 2018. Il giudice di primo grado aveva deciso in senso diverso rispetto alla Corte d'appello, che in riforma della sentenza aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. con richiesta di rinuncia al giudizio, notificata alla controparte, e il lavoratore aderiva per iscritto alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore munito di procura generale, nonché dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., precisando che, trattandosi di provvedimento adottato a seguito di discussione in pubblica udienza, l'estinzione doveva essere dichiarata con sentenza. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, richiamandosi l'art. 391 c.p.c., comma 4.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.
consente il deposito della richiesta di rinuncia al giudizio nel procedimento in cassazione
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
in presenza di definizione dopo discussione in pubblica udienza, l'estinzione va dichiarata con sentenza e non con decreto presidenziale
art. 391 c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia, non deve pronunciarsi sulle spese
art. 391 c.p.c.
richiamato per la forma del provvedimento di estinzione
Cass. S.U. n. 6407/2004
richiamata per il principio sulla forma del provvedimento di estinzione a seguito di discussione
Cass. n. 11211/2004
richiamata in tema di forma del provvedimento di estinzione
Cass. n. 1913/2008
richiamata in tema di forma del provvedimento di estinzione
Cass. n. 14138/2015
richiamata in tema di forma del provvedimento di estinzione
Cass. n. 8115/2006
richiamata per il principio secondo cui, in caso di estinzione per rinuncia, non si pronunciano le spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta e notificata alla controparte con relativa accettazione, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando l'estinzione del giudizio di cassazione interviene dopo la discussione in pubblica udienza, il provvedimento va adottato con sentenza e non con decreto presidenziale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere alla liquidazione delle spese.
- Ai fini dell'efficacia della rinuncia è necessaria la ritualità della sottoscrizione del rinunciante e del difensore munito di idonea procura, oltre all'adesione della controparte quando richiesta dalla fattispecie processuale considerata.
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