Cassazione Civile, Ordinanza n. 01195/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto dell’adesione della società contribuente alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 e del pagamento del dovuto. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 e il pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione. La Corte rileva che, alla luce di tale deposito, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi del comma 198 della stessa legge, senza che rilevi la mancata opposizione della società alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo
Il deposito della documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento del dovuto consente la chiusura agevolata della controversia; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione
La Corte applica direttamente la norma ritenendo obbligatoria la declaratoria di estinzione del giudizio in presenza del deposito previsto dalla disciplina della definizione agevolata.
art. 380-bis c.p.c.
definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.
La mancata opposizione alla proposta di definizione accelerata è ritenuta irrilevante rispetto all’estinzione derivante dalla definizione agevolata ex L. 197/2022.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, l’adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dal deposito della documentazione e dal pagamento di quanto dovuto, impone la declaratoria di estinzione del giudizio anche in cassazione.
- Quando la legge prevede espressamente la chiusura del processo a seguito della definizione agevolata, non assumono rilievo ostativo eventuali profili procedurali ulteriori, se non previsti dalla disciplina speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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