Cassazione Penale, Ordinanza n. 32005/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
Il ricorrente, autore del reato di estorsione aggravata, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione della perizia psichiatrica, finalizzata ad accertare la sua capacità d'intendere e di volere. La Corte rileva anzitutto che il motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello. Il motivo è inoltre manifestamente infondato, poiché i vizi denunciati non emergono dal testo della sentenza impugnata: la corte d'appello ha fornito una motivazione persuasiva sul rigetto della richiesta, ritenendo che gli accertamenti peritali non fossero incompleti e fossero fondati su elementi adeguatamente argomentati. La difesa, inoltre, non aveva formulato puntuali confutazioni; la corte d'appello aveva specificamente spiegato l'irrilevanza dei profili di incompletezza del materiale esaminato ai fini del giudizio peritale.
Norme richiamate
art. 629, comma 1, c.p.
La disposizione individua il reato di estorsione contestato al ricorrente.
art. 61, n. 1, c.p.
Richiamata quale circostanza aggravante contestata.
art. 61, n. 11-quater, c.p.
Richiamata quale circostanza aggravante contestata.
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamata quale disciplina della recidiva contestata.
art. 52, D.Lgs. 196/2003
Richiamato nell'avvertenza finale per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- È inammissibile in Cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica può essere legittimamente rigettata quando gli accertamenti peritali siano ritenuti completi e adeguatamente argomentati e la difesa non abbia formulato puntuali confutazioni degli elementi posti a fondamento del giudizio peritale.
- Il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è manifestamente infondato quando i vizi denunciati non emergano dal testo della sentenza impugnata e questa contenga un percorso argomentativo persuasivo sul rigetto della richiesta istruttoria.
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