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Sentenza

Sentenza n. 5165/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento -della Deliberazione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melito di Napoli n. 323 del 1° agosto 2025.

Giustizia amministrativa202506364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione che ha negato l'ammissione alla massa passiva del credito vantato dalla cooperativa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (organo di liquidazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato la deliberazione con cui l'Organo Straordinario di Liquidazione ha disposto la non ammissione alla massa passiva del credito relativo ai servizi erogati al Comune. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 248 TUEL, la violazione degli artt. 255 e 258 TUEL, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento. L'Organo di liquidazione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha successivamente aderito a tale eccezione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente e richiamando l'art. 11, comma 2, c.p.a. per la riproposizione della domanda. Il giudice ha qualificato la pretesa come diritto soggettivo al pagamento e all'accertamento del credito, individuando il petitum sostanziale nella causa petendi e nel rapporto giuridico sottostante, non nella mera qualificazione formale delle censure. La controversia riguardava infatti la stessa certezza del credito e la sua ammissione alla massa passiva, non la lesione di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento. L'Organo Straordinario di Liquidazione, nella fase di accertamento dei crediti, esercita una funzione di rilevazione e accertamento priva di discrezionalità amministrativa o di potere autoritativo: i suoi atti hanno natura paritetico-ricognitiva e sono governati da criteri oggettivi tecnico-giuridici. Pertanto, anche le verifiche sulla fondatezza, certezza o sussistenza del credito spettano al giudice ordinario. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo declinato la giurisdizione.

  • art. 248 d.lgs. 267/2000

    Norma invocata dalla ricorrente; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 255 d.lgs. 267/2000

    Norma invocata dalla ricorrente in materia di gestione della massa passiva; il TAR non ha deciso la censura nel merito.

  • art. 258 d.lgs. 267/2000

    La disciplina della procedura semplificata di liquidazione è richiamata nel quadro dell'attività di ammissione alla massa passiva, qualificata come attività di accertamento priva di discrezionalità amministrativa.

  • art. 252 d.lgs. 267/2000

    La nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è richiamata per affermare che, nell'accertamento dei crediti da inserire nella massa passiva, l'organo svolge una funzione di rilevazione-accertamento e non esercita poteri autoritativi o discrezionali.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Trova applicazione per consentire la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi, ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante, anziché la qualificazione formale delle domande o delle censure.
  • La controversia promossa da chi pretende l'accertamento e la realizzazione di un credito verso un ente locale dissestato ha ad oggetto un diritto soggettivo quando il diniego di ammissione alla massa passiva incide sulla certezza o sussistenza del credito vantato.
  • Nella fase di ammissione dei crediti alla massa passiva dell'ente locale dissestato, l'Organo Straordinario di Liquidazione esercita una funzione di rilevazione e accertamento priva di discrezionalità amministrativa e di poteri autoritativi; i relativi atti hanno natura paritetico-ricognitiva.
  • Qualsiasi verifica, anche parziale, sulla fondatezza, certezza o sussistenza del credito da inserire nella massa passiva spetta al giudice ordinario e non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La mera deduzione di violazioni procedimentali non radica la giurisdizione amministrativa quando, in base al petitum sostanziale, la domanda mira in realtà a ottenere la tutela del diritto di credito sottostante.

Come è indicizzato

MaterieControlli e finanza localeGiurisdizione e riparto
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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