Sentenza n. 1082/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1184/2024, relativa all’accredito di somme sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1184/2024, ritualmente notificata al Ministero e divenuta definitiva. La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 1.000,00 a favore di ciascuna delle prime due ricorrenti, per le annualità scolastiche rispettivamente indicate, e € 500,00 a favore del terzo ricorrente, oltre agli interessi legali dal sorgere del credito fino al soddisfo. I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza. Dagli atti risultavano la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute nelle modalità stabilite dalla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà riferire al TAR tramite PAT sugli adempimenti eseguiti e sull’assolvimento del mandato e non riceverà compenso, in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria risultante da un titolo giudiziale costituisce, unitamente alla notificazione e al passaggio in giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
d.m. n. 55/2014 e successive modifiche
I parametri forensi sono stati utilizzati analogicamente, con riferimento alle procedure esecutive mobiliari e tenendo conto della bassa complessità della controversia, per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione sia stata ritualmente notificata, sia decorso il termine legale per l’adempimento e l’amministrazione non abbia eseguito il comando giudiziale, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla prova della notificazione del titolo, del suo passaggio in giudicato e del decorso del termine per adempiere, consente di ritenere accertata l’inerzia amministrativa.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionatamente all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il potere di adottare gli adempimenti sostitutivi necessari all’esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega, purché sia dotato delle competenze necessarie e operi in funzione sostitutiva rispetto all’amministrazione inadempiente.
- L’amministrazione inadempiente è soccombente nel giudizio di ottemperanza e può essere condannata alle spese processuali, anche quando la controversia presenti bassa complessità giuridica.
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