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Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1182/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 13.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8663/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202506338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, titolare di contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente a due annualità, per complessivi euro 1.000, oltre alle spese processuali. Il titolo era stato notificato all'amministrazione e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile, rilevando che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario alle quali la pubblica amministrazione deve conformarsi. Ha accertato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e del termine processuale applicabile al rito camerale, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento; l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è funzionale a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'attivazione della tutela esecutiva.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario per due annualità.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato con riguardo alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    Come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, è richiamato per la notificazione del titolo esecutivo e per l'utilizzabilità delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il termine processuale relativo al rito camerale risulta rispettato.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione impone a una pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso concreto.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento opera una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
  • Nell'ottemperanza, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per adempiere, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo il commissario ad acta si è insediato.
  • La penalità di mora deve essere contenuta entro un limite massimo proporzionato, individuato nella decisione nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la funzione compulsoria si trasformi in un'indebita locupletazione del privato.
  • L'insufficienza dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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