Cassazione Penale, Sentenza n. 32812/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva riconosciuto a Micalizio la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dall'08/02/2016 all'11/02/2016 e aveva liquidato un indennizzo di €20.000,00, nonostante il criterio aritmetico basato sul rapporto fra il tetto massimo previsto dall'art.315 c.p.p. e i giorni di restrizione producesse una somma molto inferiore. Il ricorso del Ministero contestava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si discostava dal calcolo aritmetico senza adeguata giustificazione, nonché l'uso di valutazioni generiche sul danno reputazionale e sullo "strepitus fori" non adeguatamente specificate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania per un nuovo esame. La Corte di Cassazione ha censurato la mancanza di adeguata motivazione sulla discrepanza tra il calcolo aritmetico e la somma equitativamente liquidata, rilevando che la Corte territoriale non ha circostanziato e documentato le ragioni che giustificassero il consistente incremento dell'indennizzo, ha utilizzato argomentazioni tautologiche e ha impiegato criteri non conformi ai principi consolidati (in particolare, ha richiamato l'irrilevanza, ai fini della quantificazione, del tempo intercorrente tra la detenzione e la definitiva assoluzione). La Corte di Cassazione ha dunque disposto il rinvio per nuovo giudizio e ha demandato al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese della presente fase.
Norme richiamate
art.315 cod. proc. pen.
Fissa il criterio e il tetto massimo per la liquidazione della riparazione per ingiusta detenzione; consente l'uso di un criterio aritmetico per uniformità territoriale ma ammette adeguamenti in relazione alle specificità del caso, purché il giudice motivi in modo puntuale e congruo tali scostamenti.
art.314 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo dello Stato di corrispondere la riparazione per ingiusta detenzione; la quantificazione deve essere commisurata alla durata della detenzione ingiusta e non alla durata complessiva della vicenda processuale.
art.1226 cod. civ.
Richiamata in relazione ai criteri di quantificazione del danno; nella sentenza è utilizzata quale riferimento normativo rispetto alla determinazione dell'indennizzo, con l'esigenza che qualsiasi maggiorazione sia adeguatamente motivata e fondata su elementi che ne giustifichino la misura.
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica il motivo di impugnazione in Cassazione relativo a vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità); il Ministero lo ha invocato per censurare la decisione della Corte d'appello.
Massime di principio
- Il criterio aritmetico desumibile dall'art.315 c.p.p. è il punto di riferimento per assicurare uniformità territoriale, ma il giudice può aumentare o ridurre l'importo per equità soltanto se motiva puntualmente le ragioni fattuali e giuridiche del discostamento.
- L'onere di allegare e circostanziare danni ulteriori alla mera privazione della libertà (pretium doloris, danno reputazionale, strepitus fori) grava sulla parte che li invoca: è necessario descrivere la natura del danno, i fattori causali e il nesso di causalità con la detenzione, fornendo elementi idonei a fondare la valutazione anche per presunzioni o fatti notori.
- La valutazione dello "strepitus fori" richiede elementi oggettivi sulla diffusione e sull'assertività della notizia (capacità di raggiungere un ampio pubblico e suggerire la responsabilità penale); in contesti locali o di modesta eco la semplice notizia del procedimento non è sufficiente a giustificare una consistente maggiorazione.
- Ai fini della quantificazione dell'indennizzo è irrilevante il tempo intercorrente tra la detenzione e la sentenza definitiva: la somma dovuta deve essere commisurata esclusivamente alla durata della ingiusta detenzione.
- Il controllo di legittimità sulla congruità dell'indennizzo non consente alla Cassazione di sindacare la valutazione equitativa del merito se questa è logicamente motivata; tuttavia la Corte di legittimità annulla quando il giudice di merito adotti criteri arbitrarî, simbolici o non adeguatamente spiegati.
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