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Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 89/2025.

Giustizia amministrativa202500501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Potenza n. 89/2025, recante condanna al pagamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile notificata e divenuta irrevocabile, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere somme relative al beneficio economico previsto dall'art. 1 l. n. 107/2015. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e l'infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inerzia del Ministero costituisce violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Non risultando provato l'adempimento, il cui onere grava sul debitore, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile, mediante il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso di euro 300,00 a carico del Ministero. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Rileva ai fini del rispetto dei termini processuali applicabili al rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni consente di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni debitrici.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002

    È richiamato per la determinazione del compenso spettante al commissario ad acta, liquidato in euro 300,00.

Massime di principio

  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi anche ai provvedimenti irrevocabili del giudice ordinario quando questi contengano un comando suscettibile di esecuzione amministrativa; l'inerzia integra inottemperanza azionabile davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria derivante da un titolo giudiziale, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e porre a carico dell'amministrazione le relative spese.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel giudizio di ottemperanza può essere disposta una penalità di mora, anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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