Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per tentato omicidio e la contravvenzione ex art. 4 legge 18/04/1975 n.110, deducendo: (1) mancata assunzione della testimonianza di Juvina Dunnitru ritenuta decisiva; (2) illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della scriminante della legittima difesa; (3) illogicità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) non è deducibile in cassazione la mancata assunzione della prova nel giudizio abbreviato 'secco' quando l'imputato ha rinunciato alla produzione di prove; (2) l'esercizio del potere di integrazione probatoria del giudice è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità; (3) la decisione di merito ha fornito una motivazione logica e coerente sull'esclusione della legittima difesa (la persona offesa era un "indiretto antagonista" e il ricorrente non si trovava in situazione di pericolo attuale), e le censure sul trattamento sanzionatorio erano generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Riconosce al giudice il potere di integrazione della prova nel giudizio abbreviato; tale esercizio è valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte lo applica per condannare il ricorrente
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata per la contravvenzione contestata all'imputato; la Corte d'appello ne aveva confermato la responsabilità
artt. 82 e 83 d.P.R.
Norme richiamate con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la Corte d'appello liquidi tali spese
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato 'secco' l'imputato non può poi dedurre in cassazione la mancata assunzione di prove che si sarebbero potute assumere ma per le quali non ha insistito: la rinuncia al rito alternativo impedisce la rilevazione di quella omissione in sede di legittimità
- Il potere del giudice di integrare la prova (art. 441, comma 5 c.p.p.) è discrezionale; le scelte istruttorie compiute nel merito non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o violazione dei principi
- Per far valere la scriminante della legittima difesa è necessario dimostrare concretamente la sussistenza di un pericolo attuale e la proporzionalità della reazione; valutazioni probatorie e di fatto compiute dai giudici di merito, se coerenti e motivate, vincolano la Cassazione
- Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio, prive di argomentazione precisa, sono inammissibili: la Corte richiede una specifica prospettazione del vizio per rivedere la determinazione della pena
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e all'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; chi propone ricorso deve valutare la fondatezza giuridica e processuale delle doglianze prima di impugnare
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