Cassazione Penale, Ordinanza n. 00700/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per furto aggravato. In cassazione la difesa ha articolato tre censure: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) erronea qualificazione del fatto come furto consumato invece che tentato, assumendo che l'imputato non avesse conseguito una piena disponibilità del bene; 3) omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., da ritenersi prevalente sull'aggravante contestata. La Corte ha ritenuto la prima e la seconda doglianza manifestamente infondate e la terza inammissibile perché non devoluta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto, commesso in un ospedale pediatrico ai danni della madre di un paziente, e per l'abitualità desunta da oltre trenta condanne per reati contro il patrimonio. Ha inoltre confermato la qualificazione del fatto come furto consumato, poiché l'agente aveva conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del portafoglio, seppure per breve tempo, prima di disfarsene. La doglianza sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è stata reputata inammissibile perché non proposta con l'appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto base, confermata nella qualificazione del fatto come sottrazione consumata di un portafoglio.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Aggravante contestata e ritenuta sussistente nella decisione di merito confermata in cassazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità concreta della condotta e per l'abitualità desunta dai precedenti penali dell'imputato.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere esaminata in cassazione se non è stata devoluta con l'atto di appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concretezza della condotta evidenzi una significativa offensività e quando il comportamento dell'imputato risulti abituale, desumibile anche da numerosi precedenti penali della stessa o analoga natura.
- Ai fini della distinzione tra furto consumato e tentato, rileva che l'agente abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche solo per un tempo limitato; in tal caso il reato è consumato, non restando spazio per la derubricazione a tentativo.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove o non devolute al giudice di appello, se quest'ultimo abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché la censura non rientrava nel thema decidendum del gravame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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