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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 050257 del 24.09.2019, non notificato, ritirato in copia in data 24.01.2020, a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Gallipoli; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202000527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 24 settembre 2019, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, con cui gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria per la persistente inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza istruttoria e motivazionale e sviamento di potere, sostenendo che il Comune non avrebbe potuto contestare l’inottemperanza senza considerare le istanze di accertamento di conformità presentate, le ordinanze cautelari che avevano sospeso gli effetti dell’ordinanza demolitoria, la pendenza del giudizio d’appello contro la sentenza che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e l’impegno assunto dal difensore del Comune a non procedere all’esecuzione fino alla definizione dell’appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e la carenza istruttoria, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre sostenuto che non avrebbe potuto applicarsi l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, perché il contraddittorio avrebbe consentito di rappresentare le circostanze ostative all’irrogazione della sanzione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sanzione era stata adottata il 24 settembre 2019, dopo la sentenza di primo grado del 21 giugno 2018 che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza demolitoria, dopo il rigetto della prima istanza di sanatoria del 30 marzo 2017 e dopo il rigetto della seconda istanza del 7 marzo 2019. Le precedenti sospensioni cautelari avevano quindi cessato i loro effetti e le istanze di sanatoria non risultavano assistite da ulteriori provvedimenti di sospensione. L’impegno asseritamente assunto dal difensore del Comune a non eseguire la demolizione durante l’appello non è stato ritenuto provato, poiché il ricorrente non ha depositato né la procura del difensore dell’amministrazione né il verbale dell’udienza nel quale la dichiarazione sarebbe stata resa. La mancata costituzione del Comune non determina non contestazione dei fatti, poiché la contumacia ha valore neutrale, salvo specifiche sollecitazioni giudiziali a prendere posizione, non ravvisate nel caso concreto. Il TAR ha inoltre affermato che la presentazione di un’istanza di sanatoria non caduca l’ordinanza di ripristino, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto; dopo il rigetto riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso di inottemperanza, può essere irrogata la conseguente sanzione senza una nuova ingiunzione o la concessione di un nuovo termine. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio abbia natura vincolata, poiché l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 impone l’irrogazione della sanzione una volta constatata l’inottemperanza, senza margini di discrezionalità. Ne consegue che l’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullamento del provvedimento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La presentazione di un’istanza di sanatoria non determina la caducazione dell’ordinanza di demolizione, ma soltanto la sua temporanea inefficacia e ineseguibilità fino al rigetto dell’istanza; dopo il rigetto riprende a decorrere il termine per l’esecuzione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura vincolata ed è irrogata automaticamente una volta constatata l’inottemperanza, senza margini di discrezionalità.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando la sua omissione riguarda un procedimento vincolato e non può condurre all’annullamento del provvedimento finale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non caduca l’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità fino alla definizione dell’istanza; dopo il rigetto, il termine per ottemperare riprende a decorrere e l’amministrazione può irrogare la sanzione per l’inottemperanza senza adottare una nuova ingiunzione o concedere un nuovo termine.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è un provvedimento vincolato: accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità circa la sua irrogazione.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento della sanzione vincolata per inottemperanza all’ordine di demolizione, poiché trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La contumacia dell’amministrazione non equivale a non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente; il principio di non contestazione presuppone la costituzione in giudizio della parte resistente, salvo il caso in cui l’amministrazione non costituita sia stata specificamente sollecitata dal giudice a prendere posizione sui fatti.
  • Chi invoca in giudizio un impegno assunto dal difensore dell’amministrazione deve provarne l’esistenza e, ove rilevante, l’idoneità a vincolare l’ente, mediante la produzione degli atti pertinenti, quali il verbale d’udienza e la procura conferita al difensore.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazione

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