Cassazione Penale, Sentenza n. 491/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per l'ulteriore corso (nella motivazione si rileva che la pena pecuniaria applicata era inferiore al minimo legale, rendendo la statuizione affetta da illegittimità)
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per illegittimità della pena pecuniaria applicata con sentenza ex art. 444 c.p.p.: la multa irrogata di euro 27,00 è inferiore al limite minimo assoluto di euro 50,00 previsto dall'art. 24 c.p., limite che è inderogabile anche dopo la concessione di attenuanti e la riduzione per il rito speciale; pertanto si censura la violazione dell'art. 24 c.p. e la conseguente applicazione di pena illegale
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura del giudizio abbreviato e accordo sull'applicazione della pena (patteggiamento) utilizzata dal giudice per applicare la pena concordata; le riduzioni previste dal rito speciale non consentono di portare la pena pecuniaria al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalla legge
art. 24 cod. pen.
limite minimo assoluto di 50,00 euro
Stabilisce il limite minimo inderogabile per la pena pecuniaria; la Corte interpreta che tale minimo non può essere eluso mediante applicazione congiunta di attenuanti o riduzioni previste dal rito speciale
art. 61, n. 5 cod. pen.
Richiamato come causa di diminuzione della pena (attenuanti) applicata in concreto dal giudice, ma non idonea a derogare al limite minimo assoluto della sanzione pecuniaria
art. 640 cod. pen.
Norma incriminatrice (truffa) per la quale è stata comminata la pena; la qualifica del reato e delle circostanze ha determinato il quantum di pena che tuttavia non può sfociare in una multa al di sotto del minimo legale
Massime di principio
- La pena pecuniaria non può essere fissata al di sotto del minimo assoluto stabilito dalla legge (qui euro 50,00): tale limite è inderogabile anche dopo l'applicazione di attenuanti o delle riduzioni previste dal rito speciale (art. 444 c.p.p.)
- Se il giudice del patteggiamento o del rito speciale applica una multa inferiore al minimo legale, la sentenza è affetta da illegittimità e può essere annullata in sede di impugnazione da parte del pubblico ministero o del Procuratore generale
- In caso di annullamento per pena pecuniaria illegale, la Cassazione può disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito (diversa composizione) per la riformulazione della pronuncia in conformità alla normativa sui limiti di pena
- Nel patteggiamento il giudice deve sempre verificare la compatibilità della pena complessivamente concordata con i limiti di legge, adeguando la pena pecuniaria al minimo previsto se le riduzioni determinano un importo inferiore
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