Cassazione Civile, Ordinanza n. 06619/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un accordo conciliativo intercorrente tra una associazione sportiva dilettantistica, rappresentata dal suo presidente, e una società di telecomunicazioni. Secondo la ricostruzione della parte attrice, la società si era obbligata, una volta ricevute le cartelle esattoriali o gli avvisi di accertamento relativi alla tassa di concessione governativa su fatture di più annualità, a sollevare l’utente dall’onere di pagamento mediante rimborso o liberatoria. Il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria/ripristinatoria, ritenendo provato l’invio dei documenti e mancato il rimborso. In appello, la società aveva ottenuto la riforma della decisione: il tribunale aveva reputato la sentenza di primo grado nulla per motivazione mancante o apparente e, comunque, aveva ritenuto non provato il danno né l’effettivo pagamento delle somme asseritamente indebite. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato come apparente la motivazione del giudice di pace e che fosse sufficiente accertare l’invio delle cartelle e il mancato rimborso; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che, secondo l’accordo, era la società a dover emettere la liberatoria dopo la ricezione delle copie delle cartelle e che dunque il tribunale avesse errato nel ritenere non provato il pagamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo non rispettava l’art. 366 n. 6 c.p.c., non riproducendo gli atti e i documenti rilevanti; il secondo era parimenti inammissibile perché le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate fuori dai limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità e il preteso omesso esame riguardava in realtà una valutazione giuridica, non un fatto storico decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato né trascritto gli atti processuali, i documenti e il contenuto dell’accordo conciliativo su cui fondava le censure. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rientrava nei casi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre, il preteso omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo, ma una valutazione giuridica delle obbligazioni contrattuali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
consente la trattazione in adunanza camerale nei casi previsti
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente e riprodurre gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia affermato espressamente di non dover osservare la regola di decisione o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando era soggetta a regola legale
art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato quale base formale della censura di violazione di legge e nullità
art. 360 n. 5 c.p.c.
consente il sindacato solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mera valutazione delle prove o su questioni giuridiche
art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c.
insieme all’art. 366 n. 6 c.p.c. impone il rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti rilevanti
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente o mancante
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce censure fondate su atti e documenti deve rispettare rigorosamente l’onere di specifica indicazione e riproduzione del contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio: è deducibile solo nei casi in cui il giudice abbia attribuito a prove un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge o abbia deciso su prove non introdotte dalle parti.
- Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata condivisione della valutazione giuridica del rapporto o delle obbligazioni dedotte.
- La motivazione apparente o mancante può essere denunciata solo entro i limiti del vizio processuale effettivo e non mediante una mera critica alla ricostruzione del merito compiuta dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06432/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06435/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06437/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06439/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06442/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06446/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →