Cassazione Penale, Sentenza n. 12700/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze irrevocabili che lo avevano condannato per reati tra cui resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti, avvenuti in arco temporale ravvicinato e nello stesso contesto territoriale. Sosteneva che sussistessero i presupposti della continuazione in quanto i reati erano della stessa specie e contigui nel tempo e nello spazio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva negato il riconoscimento della continuazione. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che i reati fossero espressione di determinazioni volitive estemporanee e non di un programma criminoso preventivamente progettato nelle sue linee essenziali; la sola omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono state ritenute insufficienti in mancanza di specifici elementi probatori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione: i reati devono costituire parte di un unico programma criminoso concepito nelle sue linee essenziali; occorre dimostrare la preordinazione, non si può dedurre la continuazione solo da similitudine o contiguità spazio-temporale.
art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione, illogicità e mancanza di motivazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; il motivo è stato riprodotto nei limiti stabiliti da tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Predispone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
art. 336 cod. pen.
Norma penale relativa a uno dei reati per cui il ricorrente era stato condannato; richiamata come fatto costitutivo nelle sentenze valutate.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa a violenza o resistenza a pubblico ufficiale: i fatti contestati sono stati ritenuti estemporanei e non indicativi di un disegno criminoso unitario.
art. 635 cod. pen.
Norma sul danneggiamento (anche aggravato); richiamata tra le imputazioni, i singoli episodi non sono stati considerati parte di un piano preordinato.
art. 625 n.7 cod. pen.
Aggravante riferita ad alcuni delitti contro la persona; citata quale elemento fattuale nelle condanne, senza particolare interpretazione giuridica nella decisione sulla continuazione.
art. 81 e art. 99 cod. pen.
Art. 81 (concorso di persone nel reato) e art. 99 (circostanze): menzionati nelle sentenze impugnate; la Cassazione non ha sviluppato su tali articoli una valutazione specifica inerente la continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che le condotte derivino da un unico programma criminoso concepito nelle sue linee essenziali; non basta la somiglianza materiale dei reati.
- La contiguità temporale e territoriale e l'identità formale delle fattispecie non sono di per sé sufficienti a dimostrare la preordinazione.
- Va distint a la continuazione dalla serialità o dall'abitualità delinquenziale: la seconda attiene a recidiva, abitualità e professionalità e si valuta con parametri diversi.
- Chi invoca la continuazione in sede esecutiva ha l'onere di allegare elementi specifici che indichino il disegno criminoso unitario; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il giudice deve motivare adeguatamente e non basarsi su presunzioni o congetture; una motivazione logica e non contraddittoria sul punto impedisce la cassazione.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione libera della prova: la Corte verifica principalmente la correttezza della motivazione sulla questione giuridica sollevata.
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