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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7137/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per furto aggravato, detenzione e ricettazione di armi (con aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1) e aveva ridotto parzialmente le pene rispetto al giudice di primo grado. Le censure erano: (i) carenza del dolo specifico in ordine al furto e vizio di motivazione sulla responsabilità di Venditto; (ii) richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia fonica) e contestazione dell'attendibilità della chiamata in correità in relazione a Visciano; (iii) doglianze sull'applicabilità e sulla prova dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per Venditto; (v) errori nel calcolo e nella motivazione del trattamento sanzionatorio (aumenti per aggravante e per continuazione e determinazione della pena pecuniaria), con richiamo agli artt. 438 c.p.p., 81 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di impugnazione, confermando la fondatezza probatoria che ha retto le condanne (compresa l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1) e la valutazione di attendibilità della chiamata in correità e della successiva confessione/resipiscenza di Venditto. Ha però accolto in parte i ricorsi sul profilo del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto fondate le doglianze relative alla mancata e insufficiente motivazione delle differenze nell'aumento della pena pecuniaria rispetto a quella detentiva (nel caso di Venditto) e l'omessa motivazione specifica sugli aumenti di pena per continuazione relativi ai reati satellite (nel caso di Visciano). Per tali profili la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione/ motivazione del trattamento sanzionatorio; per il resto la sentenza impugnata è stata confermata. In sintesi: condanne e qualificazioni penali sostanzialmente confermate; correzione richiesta solo sul modo in cui sono state motivate e calcolate le pene pecuniarie e gli aumenti per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante si applica quando l'azione è posta in essere al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso; è sufficiente che l'agente si rappresenti la finalità di agevolare l'associazione (anche se non ne è membro), purché tale rappresentazione sia fondata su elementi concreti ritenuti dal giudice

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per le circostanze: il giudice di merito dispone di un margine discrezionale nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, purché motivi logicamente; l'omessa valutazione non è sempre motivo di annullamento se la motivazione risulta congrua

  • art. 81 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte richiede motivazione adeguata quando si determinano aumenti differenziati tra pena detentiva e pecuniaria

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Norme sul rito abbreviato e sulle conseguenze sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena in appello deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando si adottano scelte non uniformi fra tipi di sanzione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Cassazione può sindacare tale diniego solo se nella motivazione della Corte territoriale emergono lacune, illogicità o contraddizioni di decisiva rilevanza; in mancanza di tali vizi il rigetto è legittimo

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale e della chiamata in correità: la chiamata in correità richiede riscontri esterni indipendenti e individualizzanti sulla riferibilità del fatto all'imputato; detti riscontri possono essere di natura logica o rappresentativa e non devono essere necessariamente autosufficienti

Massime di principio

  • La chiamata in correità è valutabile se accompagnata da riscontri esterni, anche logici o indiziari, che individualizzino la responsabilità dell'imputato; non è sempre necessaria una prova tecnica (es. perizia fonica) se la motivazione mostra un contesto temporale e probatorio coerente
  • La confessione o la 'resipiscenza' improvvisa può essere considerata credibile se è repentina, coerente e riscontrata da elementi investigativi esterni
  • L'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, può ricadere anche su soggetti non formalmente appartenenti all'associazione se essi si rendono conto che la loro condotta agevola il sodalizio e questa rappresentazione è fondata su elementi concreti
  • In tema di determinazione della pena, il giudice deve motivare in modo più approfondito le scelte quando irroga sanzioni pecuniarie significativamente più elevate rispetto alla pena detentiva o quando applica aumenti distinti per la continuazione; in mancanza, la decisione può essere annullata limitatamente al profilo sanzionatorio
  • Se l'imputato avanza una versione potenzialmente esonerativa, spetta a lui allegare elementi concreti per sostenerla: la mera affermazione non è sufficiente a neutralizzare una valutazione indiziaria solida

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