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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02647/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 11/04/2024 contestando, in particolare, il rigetto della proposta di "concordato sui motivi" ex art. 599-bis c.p.p. (sostenendo che tale rigetto fosse impugnabile in Cassazione e che la Corte avrebbe dovuto comunicare preventivamente la decisione per permettere una rimodulazione dell'accordo), nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante e la presunta sproporzione della determinazione della pena. Venivano altresì dedotte censure relative al mancato esame della richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. proposta in primo grado e alla motivazione della Corte di appello sulla determinazione della pena.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno deciso che il provvedimento con cui la Corte d'appello rigetta la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. e dispone la prosecuzione del giudizio ha natura meramente ordinatoria e non è impugnabile mediante ricorso per cassazione. Conseguentemente il motivo di ricorso relativo al rigetto del concordato è stato dichiarato inammissibile. Le altre censure (difetto di motivazione sul patteggiamento in primo grado e contestazione della determinazione della pena) sono state ritenute manifestamente infondate: il ricorrente, avendo scelto il rito abbreviato, non poteva invocare il patteggiamento posteriore; la Corte di appello ha inoltre fornito motivazione adeguata ai sensi dell'art. 133 c.p. per la determinazione della pena. È stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui "il provvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione" e il ricorso è stato respinto/inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo; quando procede a norma dell'art. 598-bis, se la corte ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio

    L'istituto è finalizzato alla deflazione del carico processuale e costituisce una procedura processuale, non un rito premiale. Il rigetto del concordato è atto ordinatorio che determina la perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia ai motivi e la riespansione del devoluto; tale provvedimento non è impugnabile in Cassazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), istituto premiale con profilo di impugnabilità e regime speciale diverso dal concordato in appello; le regole di impugnazione del patteggiamento non si traslano automaticamente al concordato in appello.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Regola il sindacato sulla sentenza che accoglie patteggiamento; è richiamata per spiegare la diversa disciplina di impugnazione rispetto al concordato in appello.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Prevede la celebrazione in camera di consiglio non partecipata: il meccanismo è collegato alla procedura del concordato in appello e alla previsione di partecipazione delle parti se il giudice non può accogliere la richiesta.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per sostenere che taluni provvedimenti non equiparabili alle sentenze non sono impugnabili con ricorso per cassazione; prova la tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte di appello ha applicato i criteri di valutazione (circostanze, modalità di commissione, capacità a delinquere) per motivare la congruità della pena imposta.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza; le Sezioni Unite ricordano che, quando il concordato è omologato in sentenza, è ammesso il ricorso in Cassazione entro i limiti previsti (vizi sulla formazione dell'accordo, consenso del P.G., contenuto difforme, pena illegale, prescrizione intervenuta anteriormente).

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Criteri sull'interesse ad impugnare: l'interesse deve essere attuale e concreto; il rigetto del concordato non determina, secondo la Corte, uno svantaggio tale da fondare interesse attuale a ricorrere per cassazione contro un provvedimento ordinatorio.

Massime di principio

  • Il rigetto in appello della proposta di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. costituisce un provvedimento ordinatorio (disposizione della prosecuzione del giudizio) e non è impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Se il concordato viene omologato in sentenza, il ricorso per cassazione è ammesso ma entro limiti precisi: sono sindacabili solo vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore Generale, al contenuto difforme della pronuncia, a eventuale illegittimità della pena e alla prescrizione già intervenuta.
  • In caso di rigetto del concordato, il giudizio d'appello prosegue integralmente: la parte recupera la piena possibilità di far valere tutti i motivi originari e potrà impugnare la sentenza definitiva secondo la disciplina ordinaria.
  • La scelta del rito (es. rito abbreviato vs. patteggiamento) è vincolante: chi opta per il giudizio abbreviato non può successivamente trasformarlo nel patteggiamento e sollevare questioni tipiche di quel rito.
  • Per chi propone un concordato in appello è essenziale rispettare i termini e la forma (ad es. il termine introducendo la dichiarazione prima dell'udienza previsto dalla normativa vigente) e curare la documentazione/consenso del P.G., perché eventuali vizi dell'accordo saranno fra i pochi motivi ammissibili in Cassazione se l'accordo fosse recepito.
  • Le censure sulla determinazione della pena in sede di legittimità sono limitate: la Corte di Cassazione controlla la legittimità e la motivazione, ma la discrezionalità del giudice di merito nella scelta della pena tra i limiti edittali è ampia e va contestata solo per vizio di motivazione o illegittimità formale/sostanziale.
  • In pratica difensiva: non puntare a impugnare provvedimenti meramente ordinatori con la Cassazione; se il concordato viene rigettato, concentrare le censure sulla sentenza definitiva e, quando si propone il concordato, assicurarsi che la formazione dell'accordo e il consenso del P.M./P.G. siano documentati per tutelare eventuali impugnazioni future.

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