Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05782/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Due persone offese hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la loro opposizione alla richiesta di archiviazione e disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di due indagati per fatti qualificati, in ricorso, ai sensi degli artt. 113, 589 e 590-sexies c.p. Le ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto non utili o non conducibili ulteriori indagini e che, invece, vi fossero specifici elementi di fatto tali da rendere necessario lo svolgimento delle investigazioni indicate nell'opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non impugnabile in cassazione. Ha rilevato che, contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p., l'ordinamento prevede il solo reclamo nei limiti di nullità ex art. 410-bis c.p.p., non il ricorso per cassazione. Conseguentemente, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha deciso de plano e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.

    richiamato solo come una delle norme di incriminazione indicate nel procedimento archiviato; non oggetto di autonoma interpretazione.

  • art. 589 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice nel procedimento archiviato; non oggetto di specifica interpretazione.

  • art. 590-sexies c.p.

    richiamato come norma incriminatrice nel procedimento archiviato; non oggetto di specifica interpretazione.

  • art. 409 c.p.p.

    indica l'udienza all'esito della quale viene emessa l'ordinanza di archiviazione.

  • art. 410-bis c.p.p.

    prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica contro l'ordinanza di archiviazione, ma solo per nullità relative alle violazioni del contraddittorio previste dall'art. 127, commi 3 e 4, c.p.p.

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    richiamato per delimitare i motivi di nullità deducibili nel reclamo avverso l'archiviazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    base normativa dell'inammissibilità del ricorso proposto contro provvedimento non impugnabile.

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di cause di esclusione della colpa.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella sua determinazione.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p. non è, di regola, impugnabile per cassazione; l'ordinamento appronta per essa un rimedio diverso e tipizzato, ossia il reclamo nei limiti previsti dalla legge.
  • Il reclamo contro l'ordinanza di archiviazione è circoscritto ai soli vizi di nullità connessi alla violazione delle regole del contraddittorio, non potendosi utilizzare tale sede per riesaminare nel merito la sufficienza o l'opportunità delle indagini svolte.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non impugnabile, l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa ostativa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.