Cassazione Penale, Sentenza n. 45479/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per tentato furto aggravato: (1) contestava l'applicazione dell'art. 56 c.1 cod. pen., sostenendo che l'apertura e la immediata richiusura della portiera di un'auto non chiusa a chiave non costituissero un atto univoco idoneo a integrare il tentativo; (2) deduceva erronea applicazione dell'art. 625 c.1 n.7 cod. pen., ritenendo che i beni, pur di valore ma non ingombranti, non potessero considerarsi esposti alla pubblica fede semplicemente perché lasciati in auto; (3) censurava la motivazione come contraddittoria o illogica in relazione all'aggravante ex art. 625 c.1 n.7, osservando una presunta incoerenza tra l'enfasi sulla vicinanza al Commissariato e l'accertamento dell'aggravante, nonché affermando che, esclusa l'aggravante, sarebbe dovuto seguire il non doversi procedere per mancanza di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché non si è confrontato con la parte della motivazione che si fondava sulle dichiarazioni del teste Lucente (che aveva visto la ricorrente aprire e richiudere la portiera solo accortasi della presenza del testimone). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui gli oggetti custoditi in un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via possono integrare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 c.1 n.7), ricomprendendo anche carte di credito e altri beni di valore che normalmente non vengono portati via al momento del parcheggio. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la presunta contraddizione derivava da un mero errore materiale nella formulazione della sentenza impugnata (l'espressione "assolutamente rilevante" intesa come "assolutamente irrilevante"). La Corte ha inoltre escluso ogni esame sulla querela per procedibilità alla luce dell'inammissibilità del ricorso, richiamando precedenti (Sez. U. e Sez. 5) che impediscono a detta questione di prevalere sull'inammissibilità. Infine la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Il tentativo può essere riconosciuto anche se l'azione apparente è breve o abortita, quando gli atti compiuti risultano "univocamente" diretti alla consumazione del reato; in concreto la Corte ha ritenuto che l'apertura della portiera, vista da testimone, fosse un atto univoco idoneo a integrare il tentativo.
art. 625 c.1 n.7 cod. pen. (furto aggravato per esposizione alla pubblica fede)
L'aggravante si applica quando gli oggetti sottratti si trovano in auto lasciata incustodita e sono parte integrante del veicolo, destinati al suo servizio/ornamento o, pur non pesanti, normalmente non portati via al parcheggio; la Corte ha confermato che carte di credito ed altri beni di valore rientrano nella fattispecie.
art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen. (motivazione per cassazione)
Richiamata quale norma di riferimento per le censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche o infondate per mancato confronto con la motivazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità)
Consente la condanna alle spese e al versamento a Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte l'ha applicato ritenendo l'inammissibilità evidente e imputabile alla ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di riforma in cassazione)
Richiamato per i limiti entro cui sono state formulate le censure di cassazione rispetto alla decisione impugnata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (modifiche alla procedibilità a querela)
Citate le modifiche che rendono alcuni reati procedibili a querela e la relativa incidenza processuale; la Corte ha ritenuto che la mancanza di querela non possa prevalere sull'inammissibilità del ricorso nei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Per far valere in Cassazione una censura sulla motivazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le parti della sentenza impugnata: motivi generici o che omettono il confronto specifico sono inammissibili.
- L'apertura di una portiera e altri atti preparatori possono integrare il tentativo quando risultano univocamente diretti alla consumazione del reato, soprattutto se attestati da testimoni attendibili.
- Gli oggetti lasciati in un'auto incustodita possono integrare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 c.1 n.7) anche se non ingombranti; occorre valutare se quel tipo di bene, per necessità o consuetudine, non viene normalmente portato via al momento del parcheggio.
- Errori materiali o lessicali nella formulazione della motivazione, se ricostruibile il senso complessivo, non determinano necessariamente l'annullamento della decisione.
- Nei procedimenti di legittimità la questione della procedibilità a querela, introdotta da modifiche normative recenti, può essere preclusa dall'inammissibilità del ricorso e quindi non sempre rilevabile d'ufficio in Cassazione.
- Per evitare la condanna per inammissibilità è opportuno che il difensore in cassazione articoli motivi specifici, riferiti a parti precise della motivazione di merito e supportati da giurisprudenza o argomentazione puntuale.
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