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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 19782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso avverso avviso di irrogazione sanzioni relativo a IVA 2004: l'Agenzia contestava omissione di annotazione e fatturazione di operazioni imponibili riconducibili a versamenti collegati a vendite immobiliari e/o anticipi prezzo. In particolare erano contestati: (i) un acconto sul prezzo di vendita di Euro 845.000,00 (preliminare che qualificava la somma come "ricevuta in acconto"); (ii) un'anticipazione/versamento di Euro 360.685,00 ritenuta dall'Ufficio imponibile. I ricorrenti sostenevano invece che alcune somme erano caparra confirmatoria (iscritte come tale in contabilità) e che altre somme costituivano finanziamento/mutuo (riportate in conto "crediti diversi") e quindi non soggette a fatturazione come acconti imponibili.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. In primo grado (CTP Viterbo) il ricorso era stato accolto parzialmente (esclusione di imponibilità per una operazione ritenuta non provata come acconto) e respinto per l'altra (somma di Euro 845.000 qualificata come acconto). In appello (CTR Lazio) l'Agenzia ha ottenuto accoglimento e condanna dei contribuenti alle spese: la CTR ha ritenuto provata la natura di acconto in base alla pattuizione contrattuale e alla quietanza che qualificava espressamente la somma come "acconto"; ha inoltre affermato che la caparra confirmatoria deve risultare espressamente dal negozio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito: non ha rilevato omissioni di pronuncia né violazioni delle regole sull'onere della prova; ha ribadito che l'Ufficio, avendo prodotto documentazione contrattuale chiara, ha assolto il suo onere e la contribuente non ha fornito prova idonea a qualificare le somme come caparra o come mutuo; inoltre la forma orale del mutuo non poteva alterare pattuizioni scritte che qualificavano le somme come acconti. Condanna alle spese e applicazione della norma sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 112 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Distinzione tra omessa pronuncia (art.112 c.p.c. invocabile per vizio procedurale, art.360(1)(4) ragione di cassazione) e carenza/insufficienza di motivazione (art.360(1)(5)). La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia e che la motivazione di merito fosse adeguata; i vizi prospettati attenevano alla valutazione di prova, riservata al giudice di merito.

  • Codice civile

    art. 2697 c.c.; art. 2727 c.c.; art. 1813 c.c.

    Art.2697/2727: regole sull'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; poi spetta al contribuente provare la diversa natura dell'operazione. Art.1813: il contratto di mutuo non richiede forma scritta, ma la Corte ha sottolineato che la possibilità di mutuo orale non può sovvertire pattuizioni scritte che qualificano la somma come acconto.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972

    art. 6, comma 4; art. 15, comma 1

    Norme sul fatto imponibile IVA e sulla determinazione della base imponibile: somme qualificate contrattualmente come acconti per cessioni di beni rientrano nella fattispecie imponibile; la qualificazione contrattuale è rilevante per la natura tributaria dell'operazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato e raddoppio del contributo per ricorsi notificati in dati termini: la Corte ha disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo le previsioni richiamate.

Massime di principio

  • Se il contratto scritto qualifica espressamente un versamento come "acconto" o la quietanza lo indica come tale, tale documentazione costituisce elemento probatorio rilevante e difficilmente può essere trasformata in "caparra confirmatoria" senza chiara espressione contrattuale.
  • La caparra confirmatoria richiede una manifestazione di volontà chiara ed esplicita nel negozio: in caso di dubbio sull'intento delle parti, l'anticipo va interpretato come acconto e non come caparra.
  • Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la natura imponibile dell'operazione; se questi elementi ci sono, il contribuente è onerato di fornire prova contraria (art.2697/2727 c.c.).
  • La valutazione concreta della prova è rimessa al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per vizi giuridici o motivazionali palesi, non per rivalutare i fatti.
  • Non è sufficiente sostenere l'esistenza di un mutuo/finanziamento orale per modificare la natura di somme già disciplinate da pattuizioni scritte: le modifiche non dimostrate non prevalgono sulla documentazione contrattuale formale.
  • Sulla via processuale, se si intende censurare la mancata motivazione occorre qualificare correttamente il vizio (omessa pronuncia vs insufficiente motivazione) e utilizzare il corretto motivo di cassazione (art.360 c.p.c. numero rilevante) per evitare inammissibilità.

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