Cassazione Civile, Ordinanza n. 24766/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione per II.DD., IVA, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2010, conseguente alla decadenza della società dal pagamento rateale concesso in sede di definizione bonaria/accertamento con adesione. La contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la tardività della cartella per asserita decadenza ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica fosse avvenuta oltre tre anni dalla dichiarazione, e aveva anche allegato di avere già versato una somma a saldo. La CTR aveva accolto il ricorso della società ritenendo tardiva la riscossione perché il termine decorreva dalla dichiarazione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997 e 15-ter d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine di decadenza per la notifica della cartella non andava computato dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata che aveva determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, quando la cartella deriva non solo dal controllo automatizzato della dichiarazione ma dalla decadenza dalla rateizzazione concessa in sede di accertamento con adesione, si applica la disciplina speciale dell'art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997. Ne consegue che il termine per la notificazione della cartella decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, e non dalla presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata, avendo applicato invece l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 con decorrenza dalla dichiarazione, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per il riesame della questione, delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997
"La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata"
È la norma speciale applicabile quando la cartella segue la decadenza dalla rateizzazione; il termine rilevante decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973
È richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione collegata alla decadenza dalla rateizzazione e alla riscossione delle somme residue.
art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
"Il concessionario notifica la cartella di pagamento ... entro il 31 dicembre ... del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ... per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"
Fissa un termine decadenziale generale, ma non disciplina la decorrenza nel caso speciale della riscossione conseguente alla decadenza dalla rateizzazione.
artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Sono le norme sul controllo automatizzato che costituiscono il presupposto formale della cartella, ma nel caso concreto operano in combinazione con la disciplina speciale della decadenza dalla rateizzazione.
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997
"In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive ... l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante"
Il mancato pagamento di anche una sola rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, dedotti i pagamenti già eseguiti.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è emessa a seguito di decadenza dal pagamento rateale accordato in sede di accertamento con adesione o definizione analoga, la decorrenza del termine di notifica va individuata nella scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, non nella data della dichiarazione fiscale.
- La disciplina speciale sulla riscossione conseguente alla decadenza dalla rateizzazione prevale sulla disciplina generale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, che non è idonea da sola a regolare la decorrenza nel caso particolare.
- Il mancato pagamento di anche una sola rata successiva alla prima determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e consente l'iscrizione a ruolo dell'intero residuo dovuto, al netto di quanto già versato.
- Il termine biennale previsto per la notifica delle cartelle conseguenti alla decadenza dalla rateizzazione opera come termine sollecitatorio, non essendo espressamente previsto a pena di decadenza.
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