Corte di giustizia, Sentenza C-339/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 febbraio 2025. — BSH Hausgeräte GmbH contro Electrolux AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 4, paragrafo 1 – Competenza generale – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Azione per contraffazione – Brevetto europeo convalidato in taluni Stati membri e in uno Stato terzo – Contestazione della validità del brevetto mediante eccezione – Competenza internazionale del giudice investito dell’azione per contraffazione. — Causa C-339/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha chiarito la portata dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis nelle controversie brevettuali. Ha stabilito che l’eccezione di nullità sollevata nel giudizio di contraffazione non sposta l’intera causa alla competenza esclusiva del giudice dello Stato di rilascio del brevetto: si sposta solo la questione di validità, mentre l’azione per contraffazione resta davanti al giudice del domicilio del convenuto. Per i brevetti convalidati in Stati terzi, invece, l’articolo 24, punto 4, non si applica; il giudice dello Stato membro può decidere sull’eccezione di validità con effetti solo inter partes.
Competenza giurisdizionale nelle azioni per contraffazione di brevetto europeo quando il convenuto eccepisce la nullità del brevetto: distinzione tra brevetti convalidati in uno Stato membro e brevetti convalidati in uno Stato terzo.
La questione giuridica
Se, in un’azione per contraffazione proposta dinanzi al giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, l’eccezione di nullità del brevetto sollevata dal convenuto privi tale giudice della competenza a conoscere dell’intera azione, oppure soltanto della questione di validità; se una norma processuale nazionale che imponga un’azione separata di nullità incida sulla risposta; e se l’articolo 24, punto 4, si applichi anche a un brevetto convalidato in uno Stato terzo e, in particolare, a un giudice di tale Stato terzo.
Principio di diritto
Il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, adito per un’azione per contraffazione in base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, conserva la competenza sull’azione anche se il convenuto eccepisce la nullità del brevetto; in tal caso, però, la questione di validità rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui il brevetto è stato rilasciato o convalidato ai sensi dell’articolo 24, punto 4. Tale disposizione non si applica ai giudici di Stati terzi; pertanto, se il brevetto è rilasciato o convalidato in uno Stato terzo, il giudice dello Stato membro adito può statuire anche sull’eccezione di nullità, purché la sua decisione produca solo effetti inter partes e non incida sull’esistenza o sul contenuto del brevetto nello Stato terzo né sul relativo registro nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 24, punto 4, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 27, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 33, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 34, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 63, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 73, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973
- Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
Competenza in materia di contraffazione e validità di brevetto europeo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, nell’ambito di una controversia tra BSH Hausgeräte GmbH ed Electrolux AB relativa alla contraffazione di un brevetto europeo convalidato in più Stati membri e anche in Turchia. La Corte interpreta l’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012, nel quadro della competenza generale dell’articolo 4, paragrafo 1.
Fatti e procedimento principale
BSH, titolare del brevetto europeo EP 1434512, ha convenuto Electrolux in Svezia per la contraffazione di tutte le parti nazionali del brevetto convalidato in vari Stati. Electrolux ha eccepito la nullità dei brevetti stranieri e ha sostenuto che, per effetto dell’articolo 24, punto 4, i giudici degli Stati di convalida sarebbero gli unici competenti non solo sulla validità, ma anche sull’azione di contraffazione relativa a quei brevetti. Il giudice svedese si è domandato inoltre se la risposta fosse influenzata da una norma processuale nazionale che impone un’azione separata di nullità e se la situazione cambiasse per il brevetto convalidato in Turchia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, che stabilisce la regola generale del foro del domicilio del convenuto;
- l’articolo 24, punto 4, dello stesso regolamento, che attribuisce competenza esclusiva in materia di registrazione o validità di brevetti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di rilascio o convalida;
- l’articolo 27, che impone al giudice di dichiararsi d’ufficio incompetente quando è adito in una materia riservata in via esclusiva a un altro giudice dell’Unione;
- gli articoli 33 e 34, relativi alla pendenza o connessione con procedimenti davanti a giudici di Stati terzi;
- l’articolo 73, relativo ai rapporti con la convenzione di Lugano e con altri accordi internazionali.
Prima e seconda questione: effetto dell’eccezione di nullità nel giudizio di contraffazione
La Corte afferma che l’articolo 24, punto 4, va interpretato restrittivamente, perché introduce un’eccezione alla regola generale del foro del domicilio del convenuto. La disposizione riguarda solo le controversie "in materia di registrazione o di validità" del brevetto, non anche le azioni per contraffazione in sé.
Ne consegue che:
- il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, validamente adito per la contraffazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, resta competente sulla domanda di contraffazione;
- se il convenuto contesta la validità del brevetto con una semplice eccezione, il giudice adito non può pronunciarsi in via incidentale sulla nullità del brevetto straniero;
- tuttavia, non perde la competenza sulla domanda di contraffazione nel suo complesso.
La Corte esclude che una norma processuale nazionale, come quella svedese che impone una separata azione di nullità, possa incidere sull’interpretazione del regolamento, trattandosi di nozioni autonome del diritto dell’Unione.
Ragioni della soluzione
La Corte fonda la propria interpretazione su più argomenti:
- la competenza esclusiva dell’articolo 24, punto 4, riguarda solo la validità, non l’azione per contraffazione;
- un’interpretazione diversa renderebbe la deroga quasi la regola, poiché la validità è spesso eccepita nei giudizi di contraffazione;
- la regola dell’articolo 4, paragrafo 1, perderebbe prevedibilità, dato che la competenza dipenderebbe dalla strategia difensiva del convenuto;
- la soluzione adottata consente al titolare del brevetto di concentrare le azioni di contraffazione dinanzi a un solo foro, evitando decisioni divergenti.
La Corte precisa inoltre che la possibile scissione tra giudizio di contraffazione e giudizio di nullità non è incompatibile con il sistema: il giudice adito per la contraffazione può, se del caso, sospendere il procedimento in attesa della decisione sulla validità resa dal giudice competente.
Terza questione: brevetto convalidato in uno Stato terzo
Per i brevetti rilasciati o convalidati in uno Stato terzo, la Corte esclude l’applicazione dell’articolo 24, punto 4. Il regolamento Bruxelles I bis disciplina infatti la competenza interna all’Unione e non attribuisce competenze esclusive ai giudici di Stati terzi.
La Corte afferma però che, in base all’articolo 4, paragrafo 1, il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto è in linea di principio competente anche sulla questione di validità sollevata in via di eccezione, salvo l’esistenza di norme speciali o di strumenti internazionali applicabili, come la convenzione di Lugano o eventuali accordi bilaterali pertinenti.
Nel caso di specie, la decisione del giudice svedese sull’eccezione di nullità del brevetto turco avrebbe solo effetti inter partes e non potrebbe incidere sull’esistenza o sul contenuto del brevetto in Turchia, né modificarne il registro nazionale. Perciò, in assenza di una norma internazionale diversa applicabile, il giudice dello Stato membro resta competente anche su tale eccezione.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto resta competente a conoscere dell’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro anche se il convenuto eccepisce la nullità del brevetto; la validità resta di competenza esclusiva del giudice dello Stato di rilascio o convalida;
- l’articolo 24, punto 4, non si applica ai giudici di Stati terzi; se il brevetto è rilasciato o convalidato in uno Stato terzo, il giudice dello Stato membro adito può decidere sull’eccezione di validità sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, purché la decisione produca soltanto effetti inter partes.
Principio affermato
La sentenza distingue nettamente tra la competenza sulla validità del brevetto, che è esclusiva del giudice dello Stato membro di rilascio o convalida, e la competenza sull’azione di contraffazione, che resta al giudice del domicilio del convenuto. La mera eccezione di nullità non priva tale giudice della competenza sulla domanda di contraffazione; per i brevetti convalidati in Stati terzi, l’articolo 24, punto 4, non opera affatto e la questione di validità può essere trattata dal giudice adito, nei limiti degli effetti inter partes.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 feb 2025Corte di giustizia, Sentenza C-146/23
- Sentenza · 25 feb 2025Corte di giustizia, Sentenza C-233/23
- Sentenza · 25 feb 2025Tribunale, Ordinanza T-1165/23
- Sentenza · 25 feb 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-620/24
- Sentenza · 25 feb 2025Tribunale, Ordinanza T-45/24
- Sentenza · 26 feb 2025Tribunale, Sentenza T-197/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →