Tribunale, Ordinanza T-45/24
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 25 February 2025. — ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol and Pannonia Bio Zrt. v European Parliament and Council of the European Union. — Action for annulment – Energy – Regulation (EU) 2023/2405 – Obligation placed on aviation fuel suppliers to ensure that all aviation fuel made available to aircraft operators at each EU airport contains the minimum shares of sustainable aviation fuels – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-45/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di ePURE e Pannonia Bio contro alcune disposizioni del regolamento ReFuelEU Aviation. Ha ritenuto che i ricorrenti non fossero individualmente interessati, poiché le norme impugnate si applicano in modo generale a tutti gli operatori del settore e non alterano diritti acquisiti derivanti dalla direttiva sulle energie rinnovabili. Di conseguenza non è stata neppure esaminata la sussistenza della legittimazione per incidenza diretta. Sono cadute anche le domande di intervento e le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Ricorso di annullamento contro il regolamento ReFuelEU Aviation dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione ad agire delle associazioni/produttori di etanolo ricorrenti.
La questione giuridica
Se i ricorrenti fossero legittimati ad agire contro talune disposizioni del regolamento (UE) 2023/2405, in particolare se fossero direttamente e individualmente interessati dalle norme che escludono i biocarburanti prodotti da colture alimentari e mangimistiche e da colture intermedie dalla definizione e dalle quote minime di SAF, e che impongono una quota minima di carburanti sintetici.
Principio di diritto
Le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2405 contestate dai ricorrenti hanno portata generale e si applicano in modo oggettivo a tutte le categorie di operatori interessati; i produttori di etanolo da colture e l'associazione di categoria non dimostrano di essere individualmente interessati ai sensi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE. La direttiva (UE) 2018/2001 non attribuisce ai produttori di biocarburanti da colture un diritto acquisito a fornire tali carburanti al settore aereo né basta, ai fini della legittimazione, il pregiudizio economico o l'attività di lobbying nel processo legislativo. Ne consegue l'irricevibilità del ricorso senza esaminare la pretesa incidenza diretta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2023/2405
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2405
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405
- Allegato I del regolamento (UE) 2023/2405
Ricorso contro il regolamento ReFuelEU Aviation dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione
Il Tribunale, con ordinanza del 25 febbraio 2025, si è pronunciato su un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un'associazione di settore e da un produttore di etanolo contro alcune disposizioni del regolamento (UE) 2023/2405 in materia di carburanti sostenibili per l'aviazione. La controversia riguarda, in particolare, l'esclusione dei biocarburanti da colture alimentari e mangimistiche e da colture intermedie dalla nozione di SAF e dalle quote minime, nonché l'introduzione di quote minime di carburanti sintetici.
Parti e oggetto del procedimento
I ricorrenti erano ePURE, associazione che rappresenta produttori di etanolo rinnovabile, e Pannonia Bio Zrt., produttore ungherese di etanolo. I convenuti erano il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, autori del regolamento contestato. Nel corso del procedimento erano state presentate anche domande di intervento della Commissione europea e di tre associazioni/operatori del settore dei biocarburanti e del carburante sostenibile per l'aviazione.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale ha richiamato la direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, in particolare:
- l'articolo 1, che fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030;
- l'articolo 2, che include biocarburanti, bioliquidi e biomasse tra le energie rinnovabili;
- l'articolo 25, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di stabilire un obbligo per i fornitori di carburanti di garantire entro il 2030 una quota almeno pari al 14% di energia da rinnovabili nel consumo finale del settore dei trasporti.
Quanto al regolamento (UE) 2023/2405, il Tribunale ha ricordato che:
- l'articolo 3, paragrafo 7, definisce i SAF come carburanti sintetici, biocarburanti per aviazione e carburanti da carbonio riciclato;
- l'articolo 3, paragrafo 8, lettera c), include nei biocarburanti per aviazione i biofuel ai sensi della direttiva RED, ma esclude quelli prodotti da colture alimentari e mangimistiche;
- l'articolo 4, paragrafo 1, impone ai fornitori di carburante per aviazione di garantire una quota minima di SAF presso ciascun aeroporto UE, compresa una quota minima di carburante sintetico secondo l'allegato I;
- l'articolo 4, paragrafo 4, limita al 3% la quota di taluni biocarburanti ai fini del calcolo delle quote minime;
- l'articolo 4, paragrafo 5, esclude, salvo eccezioni, determinati SAF prodotti da colture alimentari e mangimistiche, colture intermedie e altri materiali di origine palm/soia dal calcolo delle quote minime;
- l'allegato I fissa le quote minime di SAF, compresi i carburanti sintetici.
Questioni giuridiche esaminate
Il nucleo del contenzioso riguardava la ricevibilità del ricorso. Il Tribunale ha dovuto verificare se i ricorrenti potessero rientrare nella seconda ipotesi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE, ossia se fossero al tempo stesso direttamente e individualmente interessati dalle disposizioni impugnate. Poiché la questione dell'interesse individuale è stata ritenuta assorbente, il Tribunale ha esaminato anzitutto tale requisito.
Valutazione sulla posizione di Pannonia Bio
Il Tribunale ha escluso che Pannonia Bio fosse individualmente interessata. Ha osservato che le disposizioni contestate si applicano a categorie di operatori determinate in modo oggettivo e astratto, cioè a tutti i fornitori attuali o potenziali di carburante per aviazione o di biocarburanti interessati.
Ha respinto l'argomento secondo cui Pannonia Bio apparterrebbe a una "classe chiusa" di operatori identificabili al momento dell'adozione del regolamento. Pur ricordando la giurisprudenza relativa a gruppi limitati di operatori e a misure che incidono su diritti acquisiti, il Tribunale ha ritenuto che la direttiva RED non conferisse ai produttori di etanolo da colture un diritto a fornire tali prodotti al settore dei trasporti in una determinata composizione del mix energetico, né un diritto acquisito a vendere carburante per aviazione.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il solo impatto economico sfavorevole derivante dalle nuove norme. Pannonia Bio, peraltro, non era ancora attiva nel mercato SAF al momento della decisione e i ricorrenti non avevano dimostrato un pregiudizio economico specifico, come una perdita di profitto o un deterioramento della posizione concorrenziale rispetto allo scenario controfattuale.
Valutazione sulla posizione di ePURE
Anche per ePURE il Tribunale ha negato l'interesse individuale. Ha ricordato le tre ipotesi in cui un'associazione può essere ammessa ad agire:
- quando una norma le attribuisce espressamente diritti procedurali;
- quando rappresenta membri che sarebbero legittimati ad agire individualmente;
- quando è toccata essa stessa in quanto associazione, ad esempio per l'alterazione della propria posizione negoziale.
Nel caso di specie, la prima ipotesi non era invocata. Quanto alla seconda, il Tribunale ha ritenuto che l'argomentazione fosse identica a quella svolta per Pannonia Bio e dunque infondata per le stesse ragioni. Quanto alla terza, la partecipazione di ePURE al processo legislativo, tramite incontri con eurodeputati, workshop e proposte di emendamento, è stata considerata insufficiente: il mero lobbying o la consultazione istituzionale non bastano a conferire una posizione negoziale specifica e differenziata rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto interessato.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la quota di produzione di etanolo da colture in UE che i ricorrenti asserivano di rappresentare non era stata provata in modo convincente e, comunque, non sarebbe bastata da sola a dimostrare l'interesse individuale.
Esito e conseguenze processuali
Accertata la mancanza di interesse individuale, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso senza esaminare il requisito dell'incidenza diretta. Di conseguenza, non è stata esaminata nel merito la legittimità sostanziale delle disposizioni del regolamento ReFuelEU Aviation.
Poiché il ricorso è stato respinto in limine, sono divenute prive di oggetto anche le domande di intervento della Commissione europea, della Renewable Fuels Association, di Growth Energy, dell'U.S. Grains Council e di LanzaJet. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con separata disciplina per quelle relative agli interventi.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia conferma che un operatore o un'associazione di categoria non può impugnare disposizioni legislative di portata generale solo perché tali norme incidono negativamente sul suo modello di business o sulle sue prospettive commerciali. Per integrare l'interesse individuale occorrono circostanze peculiari e differenzianti, o un diritto acquisito effettivamente inciso; la semplice operatività in un settore colpito dalla disciplina, anche se accompagnata da attività di interlocuzione con il legislatore, non basta a fondare la legittimazione ad agire.
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