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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1165/23

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 25 February 2025. — ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol and Pannonia Bio Zrt. v European Parliament and Council of the European Union. — Action for annulment – Energy – Regulation (EU) 2023/1805 – Provision stating that biofuels produced from food and feed crops are to be considered to have the same emission factors as the least favourable fossil fuel pathway for that type of fuel – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-1165/23

Giurisprudenza europea62023TO1165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di ePURE e Pannonia Bio contro la disposizione del regolamento (UE) 2023/1805 che tratta i biofuels da colture alimentari e foraggere come aventi il fattore emissivo del percorso fossile meno favorevole. Ha ritenuto che i ricorrenti non fossero individualmente interessati: il regolamento è un atto legislativo di portata generale, la RED non attribuisce un diritto acquisito a vendere carburanti al settore marittimo e non è stata dimostrata una situazione peculiare che distinguesse i ricorrenti dagli altri operatori. Essendo mancata la legittimazione, la Corte non ha esaminato la diretta incidenza né il merito.

Ricorso di annullamento contro l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1805: irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire delle associazioni/produttori di bioetanolo.

La questione giuridica

Se i ricorrenti, produttori di etanolo rinnovabile da colture e associazione di settore, fossero individualmente e direttamente interessati dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1805, nella parte in cui equipara i biofuels prodotti da colture alimentari e foraggere al percorso fossile meno favorevole ai fini del calcolo delle emissioni, così da poter proporre un ricorso ex articolo 263 TFUE contro un atto legislativo di portata generale.

Principio di diritto

Un atto adottato con procedura legislativa ordinaria, anche se incide economicamente su operatori di settore o associazioni rappresentative, non è impugnabile da questi ultimi se non sono destinatari dell'atto e non dimostrano una condizione di individualità secondo il criterio Plaumann. La mera appartenenza a un settore interessato, la partecipazione al procedimento legislativo o l'asserita perdita di opportunità commerciali non bastano a provare un interesse individuale; inoltre, la direttiva RED non conferisce ai produttori di biofuels da colture un diritto acquisito a rifornire il settore del trasporto marittimo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato irricevibile senza esaminare la diretta incidenza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2023/1805
  • Direttiva (UE) 2018/2001
  • Direttiva 2009/16/CE

Irricevibilità del ricorso contro l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1805

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due operatori del settore dei biocarburanti contro una disposizione del regolamento sui carburanti rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo. Il Tribunale, con ordinanza del 25 febbraio 2025, ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire.

Parti e oggetto del ricorso

I ricorrenti erano ePURE, associazione belga di produttori di etanolo rinnovabile, e Pannonia Bio Zrt., produttrice ungherese di etanolo rinnovabile da colture, scarti e residui. I convenuti erano il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea. Le ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1805, nella parte in cui prevede che i biofuels e biogas prodotti da food and feed crops siano considerati aventi lo stesso fattore di emissione del percorso fossile meno favorevole per quel tipo di carburante.

Contesto normativo

Il Tribunale richiama, anzitutto, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED), che qualifica i biofuels, bioliquids e biomass fuels come energia rinnovabile e impone agli Stati membri di introdurre un obbligo per i fornitori di carburanti di assicurare almeno il 14% di energia rinnovabile nei consumi finali del trasporto entro il 2030.

Il regolamento (UE) 2023/1805, adottato con procedura legislativa ordinaria, stabilisce regole uniformi per limitare l'intensità di gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle navi che arrivano, sostano o partono da porti sotto giurisdizione di uno Stato membro. L'articolo 4 disciplina il limite e il metodo di calcolo dell'intensità GHG, mentre l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), contiene la disposizione contestata sulle emission factors dei biofuels da colture alimentari e foraggere.

Le questioni di ricevibilità

Il Parlamento e il Consiglio hanno eccepito l'inammissibilità sostenendo che i ricorrenti non erano né direttamente né individualmente interessati. Il Tribunale ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE, una persona fisica o giuridica può impugnare un atto che la riguarda direttamente e individualmente; oppure, se si tratta di un atto regolamentare, un atto direttamente concernente che non comporti misure di esecuzione. Poiché il regolamento impugnato è un atto legislativo e non un atto regolamentare, la terza ipotesi non era applicabile.

Valutazione dell'interesse individuale di Pannonia Bio

Il Tribunale applica il criterio consolidato di cui alla giurisprudenza Plaumann: un soggetto è individualmente interessato solo se è colpito per qualità particolari o circostanze di fatto che lo distinguono da tutti gli altri. La semplice circostanza che il numero dei soggetti interessati sia identificabile non basta.

Secondo i ricorrenti, Pannonia Bio faceva parte di un gruppo chiuso di operatori che avevano investito nel settore sulla base della RED e di legittime aspettative di accesso al mercato del trasporto marittimo. Il Tribunale respinge l'argomento: la RED qualifica i biofuels da colture come energia rinnovabile e consente di considerarli nel calcolo dell'obiettivo del 14%, ma non impone agli Stati membri di fissare una quota minima specifica di tali carburanti né conferisce un diritto acquisito a rifornire tutti i settori del trasporto.

Inoltre, anche ammettendo che la RED attribuisca un diritto a vendere tali carburanti al settore dei trasporti, il regolamento contestato inciderebbe solo sul metodo di calcolo delle emissioni, non su quel presunto diritto. Le aspettative legittime evocate non sono sufficienti a individualizzare i ricorrenti.

Il Tribunale respinge anche il rilievo relativo all'impatto economico: il fatto che una misura generale produca effetti finanziari più gravi per taluni operatori non li distingue individualmente. Pannonia Bio non ha dimostrato circostanze specifiche né un pregiudizio del tipo perdita di profitto o andamento meno favorevole rispetto allo scenario senza la misura. Anzi, dai loro stessi atti risultava che Pannonia Bio non era attualmente attiva nel mercato dei carburanti rinnovabili per il trasporto marittimo.

Valutazione dell'interesse individuale di ePURE

Per le associazioni, il Tribunale ricorda che l'azione è ammissibile solo in tre ipotesi: quando una norma conferisce diritti procedurali, quando l'associazione rappresenta membri che sarebbero legittimati ad agire individualmente, oppure quando l'associazione è incisa nei propri interessi come soggetto distinto, ad esempio per alterazione della propria posizione negoziale.

ePURE ha invocato sia la rappresentanza dei propri membri sia la partecipazione al processo legislativo tramite lobbying, incontri con eurodeputati e proposte emendative. Il Tribunale osserva che tali elementi non bastano: la mera interlocuzione con le istituzioni nel corso del procedimento legislativo non conferisce una posizione negoziale specifica o una qualità differenziante. Inoltre, l'argomento della quota di produzione rappresentata dall'associazione non è stato provato e, in ogni caso, non sarebbe sufficiente a superare il test dell'interesse individuale.

Conseguenze processuali e dispositivo

Accertata l'assenza di interesse individuale, il Tribunale dichiara che non è necessario esaminare la diretta incidenza. I ricorsi sono quindi dichiarati irricevibili. Di conseguenza, le domande di intervento della Commissione europea e della Renewable Fuels Association sono divenute prive di oggetto. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti, mentre ciascuna parte sopporta le spese relative agli interventi.

Principi pratici per gli operatori

L'ordinanza conferma che, in materia ambientale ed energetica, un operatore economico o un'associazione di settore non può impugnare una norma legislativa generale solo perché il suo modello di business ne risulta penalizzato. Per costruire la ricevibilità occorre dimostrare una posizione giuridica o fattuale davvero specifica, un diritto acquisito effettivamente inciso o una diversa qualità distintiva rispetto alla platea generale degli operatori interessati.

Come è indicizzato

Materieenergiabiocarburantitrasporti marittimilegittimazione ad agirecontenzioso di annullamento

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