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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06300/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring, quale cessionaria dei crediti di una casa di cura privata, per il pagamento di prestazioni sanitarie di degenza e in cogestione rese in più periodi tra il 2003 e il 2004. L'azienda sanitaria propose opposizione deducendo difetto di legittimazione passiva, carenza dei presupposti del monitorio e infondatezza della pretesa; la cessionaria resistette e, in via subordinata, propose domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, chiedendo anche la chiamata in causa della Regione e della finanziaria regionale. In primo grado il decreto fu revocato solo in parte: fu riconosciuto il credito per alcune fatture e fu esclusa la legittimazione passiva di Regione e finanziaria regionale. In appello la cessionaria contestò, con cinque motivi, tra l'altro: la mancata considerazione di crediti maturati in costanza dei contratti del 2003; la mancata valorizzazione del regime di accreditamento transitorio e delle autorizzazioni regionali; l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa; l'esclusione della legittimazione passiva di Regione e finanziaria regionale; e la mancata applicazione degli interessi moratori del d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo non vincolanti i contratti stipulati nel 2004 e 2005 con Regione e finanziaria regionale per difetto dei requisiti e della forma procedurale prescritta, escludendo la tacita rinnovazione dei contratti del 2003 e negando sia la domanda di arricchimento sia gli interessi commerciali. In Cassazione, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno; il secondo è stato ritenuto infondato perché, nel sistema sanitario regionale, l'erogazione di prestazioni da parte di strutture private richiede autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale, e la mera prosecuzione dell'attività o precedenti autorizzazioni non bastano a fondare il pagamento; il terzo motivo è stato accolto perché la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento può essere proposta, in sostituzione della domanda originaria, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se connessa alla medesima vicenda sostanziale; il quarto motivo è stato respinto quanto alla Regione e alla FIRA per i periodi considerati, mentre la questione relativa alle prestazioni rese in forza di contratti nulli è rimasta assorbita; il quinto motivo è stato accolto perché il rapporto tra struttura privata accreditata ed ente pubblico per prestazioni sanitarie integra una transazione commerciale ai fini del d.lgs. n. 231 del 2002, con conseguente debenza degli interessi moratori ivi previsti. La decisione è stata quindi di cassazione con rinvio per i profili accolti, con riesame della domanda di arricchimento e della disciplina degli interessi, nonché delle questioni conseguenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, fondato il terzo e il quinto, e infondato in parte il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento e per la determinazione degli interessi dovuti secondo il d.lgs. n. 231 del 2002, oltre che per le conseguenti statuizioni anche sulle spese. Rimane ferma l'esclusione della pretesa per i rapporti non validamente costituiti e la conferma della non debenza della Regione e della FIRA nei limiti già esaminati dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 1360 c.c.

    richiamato nel secondo e nel quinto motivo in relazione alla durata e cessazione dei contratti; la Corte ha ritenuto necessaria la forma scritta e la corretta costituzione del rapporto contrattuale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato ai fini interpretativi delle norme sul rapporto sanitario e sugli interessi; la Corte ha fatto applicazione del dato letterale e sistematico della disciplina di settore.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8, 8-ter, 8-quinquies

    la Corte ha ribadito che l'accreditamento e l'accordo contrattuale sono entrambi necessari per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6

    disciplinando la fase transitoria, non elimina la necessità di autorizzazione e contratto; consente la prosecuzione dell'attività in regime di accreditamento provvisorio ma non basta da solo a fondare il pagamento.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, comma 2

    richiamato per escludere la tacita rinnovazione dei contratti sanitari e per ribadire il necessario rispetto della forma scritta.

  • d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229

    richiamato nel secondo motivo per la disciplina dell'accreditamento e della riforma sanitaria; la Corte vi si è riferita nel quadro della necessità di autorizzazione, accreditamento e accordo.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 1, 2, 5

    il contratto tra struttura sanitaria privata ed ente pubblico è stato qualificato come transazione commerciale, con applicazione degli interessi moratori previsti dall'art. 5.

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento è stata ritenuta proponibile, in modifica della domanda originaria, se connessa alla medesima vicenda sostanziale.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per la disciplina difensiva, ma la Corte ha valorizzato la più ampia facoltà di modifica della domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 183 c.p.c.

    consente la modifica della domanda, anche degli elementi oggettivi, purché connessa alla vicenda sostanziale dedotta e senza pregiudizio del contraddittorio; principio applicato anche all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come parametro comparativo per distinguere il giudizio d'appello dal primo grado, nel quale è ammessa la modifica della domanda nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 645, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha esteso a tale giudizio i principi sulle modifiche della domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di legittimazione passiva e interesse ad agire.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nel quinto motivo per la conclusione del contratto e la sua rilevanza ai fini della debenza degli interessi.

  • art. 1, comma 10, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423

    la Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità alle prestazioni sanitarie autorizzate, nel quadro dell'individuazione del soggetto tenuto ai pagamenti.

  • art. 13 d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nel quarto motivo per la disciplina del sistema sanitario regionale e dei rapporti con le strutture private.

  • art. 1, comma 180, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    non attribuisce alle Regioni poteri operativi diretti nei rapporti con le strutture private, ma prevede programmi di riequilibrio e accordi con i Ministeri.

  • L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, art. 38

    nella versione originaria disciplinava il servizio di tesoreria delle Asl; la modifica del 2004 ha inciso sull'individuazione del soggetto pagatore.

  • L.R. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, art. 122

    ha modificato l'art. 38 della legge regionale n. 146 del 1996, individuando la FIRA nella gestione finanziaria dei pagamenti delle Asl.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può modificare la domanda originaria anche introducendo una pretesa diversa, purché essa resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non comprometta il contraddittorio; ciò vale anche per la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata.
  • Nella materia sanitaria, la remunerazione delle prestazioni rese da strutture private richiede non solo l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, ma anche un apposito accordo contrattuale che disciplini quantità, tariffe e modalità di pagamento; la mera prosecuzione dell'attività o precedenti provvedimenti amministrativi non bastano a fondare il credito.
  • Le proroghe o i rinnovi dei contratti con la pubblica amministrazione devono risultare da un atto scritto e non possono essere desunti implicitamente da deliberazioni interne o dalla semplice esecuzione del rapporto.
  • L'autorizzazione sanitaria ha funzione esecutiva e non costitutiva del rapporto obbligatorio di pagamento: individua il beneficiario e le modalità della prestazione, ma non sostituisce il contratto richiesto per la remunerazione.
  • Il contratto con cui un ente pubblico si obbliga a remunerare prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento integra una transazione commerciale ai fini del d.lgs. n. 231 del 2002, con applicazione degli interessi moratori speciali in caso di ritardo.
  • Il giudicato interno preclude la riproposizione in cassazione delle questioni decise in primo grado e non devolute specificamente all'appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoCessione del creditoImpugnazioniDecreto ingiuntivoProveMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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