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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29196/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento a carico dell'imputato, il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo incompatibile l'accesso all'istituto con la gravità delle condotte e con il mancato tentativo di risarcire i danni arrecati. La difesa ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il rigetto non avesse valutato tutti i presupposti per l'ammissione alla messa alla prova e che, comunque, l'impossibilità di risarcire il danno dipendesse dalle precarie condizioni economiche dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto contro un provvedimento non immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., mentre il ricorso per cassazione è previsto dall'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. solo per il provvedimento di accoglimento della richiesta e di sospensione del procedimento. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 464-quater, comma 7, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento che accoglie la richiesta e dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, non contro l'ordinanza di rigetto.

  • art. 586 c.p.p.

    L'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova è impugnabile con l'appello unitamente alla sentenza di primo grado.

  • Sez. U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237

    La giurisprudenza di legittimità afferma che il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente ricorribile per cassazione.

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Il rimedio contro il rigetto della messa alla prova è l'appello, da proporre unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma 7, c.p.p. è esperibile solo contro il provvedimento che accoglie la richiesta dell'imputato e dispone la sospensione del procedimento.
  • L'impugnazione proposta contro un provvedimento non impugnabile determina inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, oltre alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiMessa alla prova

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