Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44929/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in grado di appello per reati collegati ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e a trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), nonché le aggravanti per finalità di agevolazione mafiosa e talune misure ablative/ confische. Le censure principali riguardano: insufficienza e vizi di motivazione delle prove (intercettazioni, attribuzioni di versamenti per 45.000 euro, qualificazione delle intestazioni fittizie), insussistenza del dolo specifico e della partecipazione associativa o del concorso esterno, errata applicazione di aggravanti (art. 416-bis, sesto comma; art. 416-bis.1), mancata riqualificazione dei fatti in favoreggiamento personale, vizi nella valutazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche, contestazioni sulla proporzionalità e legittimità delle confische e sulle esigenze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato, in gran parte, i ricorsi proposti da Rubino, Di Marzo e Tortora e ha rigettato le questioni principali sollevate da Maniscalco, con due eccezioni: 1) ha annullato con rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca della quota della societa' Magna Roma s.r.l. nei confronti di Francesco Paolo Maniscalco, acquisendo un decreto di Corte d'appello successivo non conosciuto nei gradi precedenti e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su quella specifica statuizione; 2) per il resto, tutti i ricorsi sono stati respinti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e devono rifondere le spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia ha confermato la fondatezza di molte delle valutazioni di merito riguardo alla cointeressenza societaria, alle intestazioni fittizie e al ruolo del "duo" Maniscalco-Rubino nel settore delle scommesse a favore del sodalizio mafioso, nonché la legittimità delle aggravanti e delle misure patrimoniali nella maggior parte dei casi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione (anche per concorso esterno) basandosi su un compendio probatorio convergente (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, assetti societari) e ha confermato la qualificazione di alcune condotte come funzionali al mantenimento/rafforzamento del sodalizio.

  • art. 416-bis, comma 6 cod. pen.

    Aggravante per aver favorito l'attività economica dell'associazione: la Corte ha ritenuto sussistente la finalità agevolatrice laddove le attività imprenditoriali nel gioco/scommesse sono state utilizzate per riciclaggio e per consolidare la presenza mafiosa sul territorio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante collegata all'intervenuta acquisizione di beni/attività da parte di soggetti vicini all'associazione; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza e la cooperazione con i vertici mafiosi integrassero la fattispecie aggravante.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia: la Corte ha condiviso la valutazione di merito sulla fittizietà delle intestazioni (incapacità reddituale dei fittizi intestatari, dinamiche dei pagamenti, rapporti gestionali) e sulla presenza del dolo specifico volto a eludere misure di prevenzione/di occultare la titolarità effettiva.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato l'imputazione concorrente quando è emersa la cooperazione consapevole tra soggetti con ruoli diversi nell'operazione illecita.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla proposizione dei motivi in Cassazione: i ricorsi sono stati valutati nei limiti di ammissibilità e di specificità imposti dalla norma; molte censure di merito sono state ritenute inammissibili o generiche.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse necessaria perché gli elementi acquisiti erano già sufficienti e la mancata rinnovazione non ha determinato vizio di legittimità.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Sequestro preventivo/confisca: la Corte ha confermato la valutazione di merito sulla fondatezza dei sequestri e confische, salvo l'eccezione relativa alla quota di Magna Roma, ove è intervenuto un provvedimento successivo che ha reso necessario il rinvio.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva operata in appello, avendo il giudice di merito motivato il significato dei precedenti nel profilo della pericolosità e riprovevolezza.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la commisurazione della pena operata in appello, richiamando gravità del fatto, recidiva e contesto mafioso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Motivazione della sentenza di appello: censurata in termini di 'motivazione per relationem' in uno dei ricorsi, ma la Cassazione ha ritenuto le motivazioni di merito complessivamente adeguate e non viziate.

Massime di principio

  • Per reati di tipo mafioso la sentenza di merito può fondarsi su un complesso di prove convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, documentazione societaria): la Corte di cassazione non rivede la valutazione probatoria se motivata e basata su elementi complessivi.
  • Le intestazioni fittizie e i trasferimenti di quote/società sono rilevanti se emergono elementi che dimostrano l'incapacità reddituale dei fittizi intestatari, rapporti gestionali di fatto e pagamenti/benefici riferibili ai reali promotori.
  • La circostanza aggravante per finalità di agevolazione mafiosa può essere imputata anche al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe, non necessariamente quando l'abbia perseguita personalmente.
  • Le censure genericamente rivolte alla insufficienza delle intercettazioni o alla mancanza di riscontri bancari devono indicare specificamente perché le risultanze non sono sufficienti; la mera proposta di una diversa valutazione di merito è inammissibile in Cassazione.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiede la dimostrazione che la prova mancata sia decisiva; in mancanza, il rifiuto non costituisce vizio di legittimità.
  • Nuovi provvedimenti irrevocabili intervenuti dopo la sentenza impugnata (es. decreti di prevenzione/ confische definitivi) possono essere acquisiti in Cassazione e, se non prodotti nei precedenti gradi per impossibilità, possono comportare annullamento con rinvio per consentire la riconsiderazione del quadro probatorio.
  • La proporzionalità e l'adeguatezza delle confische si valutano con riferimento a una ricostruzione economico-patrimoniale e al criterio della 'ragionevolezza temporale'; la parte che allega la liceità delle risorse deve fornire documentazione puntuale per scalfire la sperequazione riscontrata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche va motivato in termini sufficienti ma non richiede la considerazione di ogni singolo elemento favorevole: è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi (es. gravità, recidiva).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.