Sentenza n. 2305/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, n. 1444 del 15/03/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 10706/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza del TAR Campania n. 6543/2023 e mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un'ulteriore fase di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore la somma di euro 3.618,86, oltre interessi, rivalutazione e spese. La precedente sentenza del TAR Campania n. 6543/2023 aveva dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, aveva disposto il pagamento degli interessi, del contributo unificato e delle spese di registrazione, e aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico. Nonostante l'istanza rivolta al commissario il 14 febbraio 2024, né l'Amministrazione né il commissario avevano provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la sostituzione del commissario ad acta. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione, chiamata a fornire chiarimenti con ordinanza istruttoria, si era limitata a una costituzione formale senza depositare chiarimenti documentati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza. L'omessa risposta all'ordinanza istruttoria e la mancata esecuzione del giudicato hanno consentito di ritenere provate le circostanze dedotte dalla ricorrente circa il perdurante inadempimento sia dell'Amministrazione sia del commissario originariamente nominato. Il Collegio ha quindi revocato la nomina del Direttore generale per il personale scolastico e ha nominato quale nuovo commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, per dare integrale esecuzione alla sentenza di ottemperanza n. 6543/2023 e, quindi, al giudicato civile. Il nuovo commissario dovrà provvedere al pagamento del capitale di euro 3.618,86, degli interessi e della rivalutazione previsti dal giudicato civile, delle relative spese di lite, del contributo unificato e delle spese di registrazione, nonché delle spese del precedente giudizio di ottemperanza. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in forza del giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti. La decorrenza è fissata dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore; il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'effettivo insediamento del nuovo commissario. Il TAR ha precisato che l'Amministrazione conserva il potere di provvedere anche dopo l'insediamento del commissario, in regime di esercizio concorrente del potere, ma che l'insediamento del commissario fa venir meno la funzione compulsiva dell'astreinte e ne giustifica la cessazione della decorrenza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 1.000, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
la penalità di mora è applicata in caso di persistente inadempimento, secondo il criterio della non manifesta iniquità
La penalità di mora può essere disposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza quando l'Amministrazione non giustifica il persistente inadempimento; la sua decorrenza e il suo ammontare devono essere determinati in modo non manifestamente iniquo.
art. 1 c.p.a.
principio di effettività della tutela
La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire il giudicato, non accompagnata da adeguate giustificazioni e comprovata anche dalla mancata risposta a una richiesta istruttoria del giudice, legittima la sostituzione del commissario ad acta originariamente nominato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, quando tale misura sia coerente con le funzioni di stimolo e di garanzia dell'astreinte e non risulti manifestamente iniqua.
- Quando la penalità di mora è finalizzata a stimolare l'Amministrazione all'adempimento e viene nominato un nuovo commissario ad acta, la decorrenza dell'astreinte deve cessare con l'effettivo insediamento del commissario, poiché da tale momento viene meno la funzione compulsiva della penalità, pur potendo l'Amministrazione conservare il potere concorrente di provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di dare esecuzione non solo all'obbligo principale risultante dal giudicato, ma anche agli obblighi accessori espressamente individuati nella precedente sentenza di ottemperanza, comprese le somme dovute per interessi, spese processuali, contributo unificato e registrazione.
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