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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1709/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 5 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202502618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1709/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 18 aprile 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica del docente, per un importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione scolastica non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di erogare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi € 2.000,00. È stato nominato quale commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà provvedere nei successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione dell’esiguità del debito, essa sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite, pari a € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo esecutivo del giudice ordinario.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano è stato verificato sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede del debitore pubblico è condizione temporale per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la definitività del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
  • Quando l’Amministrazione non dimostri l’integrale esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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