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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica n. 235/22; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.

Giustizia amministrativa202201354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di due campi da paddle, un campo da tennis e un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi, servizi igienici e vano tecnico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo dell’autorizzazione paesaggistica n. 235 del 12 settembre 2022, preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto illegittimità per abuso di potere, violazione dell’obbligo di motivazione, difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la destinazione agricola dell’area non avrebbe impedito la realizzazione delle strutture progettate. Il Comune aveva fondato il diniego sulla loro incompatibilità paesaggistica con gli indirizzi e la normativa d’uso della scheda PAE 0122 e con l’art. 83, comma 2, lett. d), delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, anche in ragione dell’espianto di numerosi ulivi, dell’assenza di pertinenzialità rispetto al fabbricato principale e della carenza di funzionalità rispetto a quest’ultimo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento impugnato dava atto dell’esame delle osservazioni procedimentali e indicava le ragioni del loro mancato accoglimento mediante il richiamo alle conclusioni del parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 42 del 7 settembre 2022, adottato proprio in relazione alle osservazioni. Non era necessaria un’analitica confutazione di ciascuna osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione risultasse la loro considerazione complessiva. Anche il secondo motivo è stato respinto: le contestazioni della ricorrente riguardavano esclusivamente la compatibilità urbanistica dell’intervento con la destinazione agricola dell’area, mentre il diniego era fondato su ragioni paesaggistiche, riferite ai vincoli, alla scheda PAE 0122 e all’art. 83, comma 2, lett. d), delle NTA del PPTR. La censura, pertanto, era eterogenea rispetto alla motivazione dell’atto e non contestava effettivamente l’incompatibilità paesaggistica del progetto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà

    Il Comune deve esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e rendere percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento, ma non è tenuto a confutarle analiticamente una per una.

  • art. 83, comma 2, lett. d), NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

    La disposizione è richiamata quale parametro della ritenuta incompatibilità paesaggistica dell’intervento progettato.

Massime di principio

  • In applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato: è sufficiente che dia conto, anche mediante il richiamo a un parere istruttorio specificamente adottato, dell’esame complessivo delle osservazioni e delle ragioni del loro mancato accoglimento.
  • È inidonea a contestare un diniego paesaggistico una censura che si limiti a sostenere la compatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area, quando l’amministrazione abbia fondato il diniego su autonome ragioni di incompatibilità paesaggistica non effettivamente contestate.
  • La legittimità di un diniego deve essere valutata in relazione alle specifiche ragioni poste dall’amministrazione a fondamento dell’atto; deduzioni riferite a un diverso profilo regolatorio, estraneo alla motivazione impugnata, non sono idonee a scalfirne la validità.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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