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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18437 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imprese consorziate - Principio di equivalenza dei rapporti giuridici - Connesso regime della cd. doppia fatturazione - Meccanismo del cd. ribaltamento - Applicabilità - Agevolazione tributaria - Trasferibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle fatture emesse dalla società consortile nei confronti delle imprese consorziate, nell'ambito del ribaltamento dei costi sostenuti per l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti e spazzamento stradale affidato dal Comune di Sassari. Secondo l'Agenzia, l'agevolazione prevista per il rapporto tra le imprese appaltatrici e l'ente pubblico non era trasferibile al distinto rapporto tra società consortile e consorziate, che avrebbe dovuto essere assoggettato all'aliquota ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% anche alle fatture emesse dalla società consortile verso le consorziate. La società consortile è stata considerata una struttura strumentale e neutrale, priva di autonoma funzione lucrativa nell'esecuzione dell'appalto; i costi sostenuti tramite essa sono quindi costi propri delle consorziate. In presenza di doppia fatturazione e di un meccanismo di ribaltamento, il regime fiscale deve rimanere unitario: l'agevolazione applicata alla fattura originaria deve essere mantenuta anche nella fattura emessa verso le consorziate. Gli ulteriori motivi relativi all'incertezza normativa e alle sanzioni sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la società resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte III, n. 127-sexiesdecies

    Aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani.

    L'agevolazione è stata ritenuta applicabile anche alla fatturazione interna della società consortile verso le imprese consorziate quando essa costituisce il ribaltamento di costi relativi alla medesima prestazione agevolata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3

    Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

    La doppia fatturazione formalmente prevista dalla norma non comporta necessariamente l'applicazione di regimi IVA diversi: nei rapporti consortili strumentali e privi di autonomia economica, le due fatture devono mantenere lo stesso trattamento fiscale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16

    Aliquota ordinaria dell'IVA.

    L'Agenzia riteneva applicabile l'aliquota ordinaria alla fattura della società consortile verso le consorziate, ma tale impostazione è stata respinta dalla Corte.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12

    Principio di accessorietà delle prestazioni.

    La Corte richiama il principio per assimilare l'attività intermedia o accessoria della società consortile alla prestazione principale agevolata, quando le attività costituiscono un insieme unitario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Disapplicazione delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme tributarie.

    La questione della non applicazione delle sanzioni è stata ritenuta assorbita dal rigetto del motivo principale e non è stata quindi esaminata nel merito.

  • Codice civile, art. 1705

    Mandato senza rappresentanza.

    Il rapporto consortile può essere ricondotto allo schema del mandato senza rappresentanza, ma la qualificazione civilistica non è decisiva: prevale la concreta funzione strumentale della società consortile.

  • Codice civile, art. 2615

    Regime della responsabilità nei consorzi.

    La disciplina consortile può derogare agli effetti ordinari del mandato senza rappresentanza e confermare che, sul piano fiscale, le operazioni del consorzio sono riferibili alle imprese consorziate.

Massime di principio

  • Quando una società consortile opera come struttura meramente strumentale delle imprese consorziate, senza perseguire un autonomo margine lucrativo, i costi sostenuti tramite essa possono essere considerati costi propri delle consorziate.
  • Nel meccanismo del ribaltamento dei costi, la doppia fatturazione non implica automaticamente un cambiamento del regime IVA: se entrambe le operazioni riflettono la stessa prestazione economica, l'aliquota o l'agevolazione può essere trasferita alla fattura interna.
  • Per stabilire se un'agevolazione tributaria sia trasferibile occorre esaminare la sostanza economica e la funzione concreta del consorzio, non soltanto la distinta soggettività giuridica delle parti o la forma delle fatture.
  • Il principio non opera in modo indiscriminato: è necessario dimostrare che il ribaltamento corrisponda effettivamente a costi inerenti alla prestazione agevolata, secondo criteri trasparenti e coerenti con il contratto consortile.
  • In presenza di una prestazione principale agevolata e di attività intermedie strettamente funzionali alla sua realizzazione, il trattamento fiscale può estendersi alle attività accessorie quando esse formano un insieme economico unitario.
  • La qualificazione del rapporto come mandato, appalto o altro contratto non è da sola decisiva: ai fini fiscali rilevano soprattutto la funzione strumentale del consorzio, l'assenza di autonomia economica e il collegamento diretto tra costi ribaltati e prestazione resa al committente.

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