Sentenza del 26/07/2017 n. 18437 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imprese consorziate - Principio di equivalenza dei rapporti giuridici - Connesso regime della cd. doppia fatturazione - Meccanismo del cd. ribaltamento - Applicabilità - Agevolazione tributaria - Trasferibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle fatture emesse dalla società consortile nei confronti delle imprese consorziate, nell'ambito del ribaltamento dei costi sostenuti per l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti e spazzamento stradale affidato dal Comune di Sassari. Secondo l'Agenzia, l'agevolazione prevista per il rapporto tra le imprese appaltatrici e l'ente pubblico non era trasferibile al distinto rapporto tra società consortile e consorziate, che avrebbe dovuto essere assoggettato all'aliquota ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% anche alle fatture emesse dalla società consortile verso le consorziate. La società consortile è stata considerata una struttura strumentale e neutrale, priva di autonoma funzione lucrativa nell'esecuzione dell'appalto; i costi sostenuti tramite essa sono quindi costi propri delle consorziate. In presenza di doppia fatturazione e di un meccanismo di ribaltamento, il regime fiscale deve rimanere unitario: l'agevolazione applicata alla fattura originaria deve essere mantenuta anche nella fattura emessa verso le consorziate. Gli ulteriori motivi relativi all'incertezza normativa e alle sanzioni sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la società resistente non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte III, n. 127-sexiesdecies
Aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani.
L'agevolazione è stata ritenuta applicabile anche alla fatturazione interna della società consortile verso le imprese consorziate quando essa costituisce il ribaltamento di costi relativi alla medesima prestazione agevolata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
La doppia fatturazione formalmente prevista dalla norma non comporta necessariamente l'applicazione di regimi IVA diversi: nei rapporti consortili strumentali e privi di autonomia economica, le due fatture devono mantenere lo stesso trattamento fiscale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16
Aliquota ordinaria dell'IVA.
L'Agenzia riteneva applicabile l'aliquota ordinaria alla fattura della società consortile verso le consorziate, ma tale impostazione è stata respinta dalla Corte.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12
Principio di accessorietà delle prestazioni.
La Corte richiama il principio per assimilare l'attività intermedia o accessoria della società consortile alla prestazione principale agevolata, quando le attività costituiscono un insieme unitario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Disapplicazione delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme tributarie.
La questione della non applicazione delle sanzioni è stata ritenuta assorbita dal rigetto del motivo principale e non è stata quindi esaminata nel merito.
Codice civile, art. 1705
Mandato senza rappresentanza.
Il rapporto consortile può essere ricondotto allo schema del mandato senza rappresentanza, ma la qualificazione civilistica non è decisiva: prevale la concreta funzione strumentale della società consortile.
Codice civile, art. 2615
Regime della responsabilità nei consorzi.
La disciplina consortile può derogare agli effetti ordinari del mandato senza rappresentanza e confermare che, sul piano fiscale, le operazioni del consorzio sono riferibili alle imprese consorziate.
Massime di principio
- Quando una società consortile opera come struttura meramente strumentale delle imprese consorziate, senza perseguire un autonomo margine lucrativo, i costi sostenuti tramite essa possono essere considerati costi propri delle consorziate.
- Nel meccanismo del ribaltamento dei costi, la doppia fatturazione non implica automaticamente un cambiamento del regime IVA: se entrambe le operazioni riflettono la stessa prestazione economica, l'aliquota o l'agevolazione può essere trasferita alla fattura interna.
- Per stabilire se un'agevolazione tributaria sia trasferibile occorre esaminare la sostanza economica e la funzione concreta del consorzio, non soltanto la distinta soggettività giuridica delle parti o la forma delle fatture.
- Il principio non opera in modo indiscriminato: è necessario dimostrare che il ribaltamento corrisponda effettivamente a costi inerenti alla prestazione agevolata, secondo criteri trasparenti e coerenti con il contratto consortile.
- In presenza di una prestazione principale agevolata e di attività intermedie strettamente funzionali alla sua realizzazione, il trattamento fiscale può estendersi alle attività accessorie quando esse formano un insieme economico unitario.
- La qualificazione del rapporto come mandato, appalto o altro contratto non è da sola decisiva: ai fini fiscali rilevano soprattutto la funzione strumentale del consorzio, l'assenza di autonomia economica e il collegamento diretto tra costi ribaltati e prestazione resa al committente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 599 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 601 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 2492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →