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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 651/2025 del 19/06/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza, notificata in forma esecutiva in data 29.07.2025, è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il precedentemente adottato decreto ingiuntivo n. 265/2017; nonché per - la adozione di misure ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata; - la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo e condannato l’Opera Pia al pagamento di euro 2.695,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 651/2025 del Tribunale di Caltagirone, notificata in forma esecutiva il 29 luglio 2025. La sentenza aveva confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 265/2017 e condannato l’Opera Pia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.695,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato. Nonostante la notificazione del titolo, l’amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha chiesto l’ottemperanza, l’adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. in caso di ulteriore inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poiché il ricorso era stato notificato il 27 gennaio 2026, oltre cinque mesi dopo la notificazione della sentenza del 29 luglio 2025. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza civile, sulla base dell’attestazione di segreteria prodotta, rilevando che tale requisito è necessario per l’ottemperanza a sentenze diverse da quelle del giudice amministrativo. Nel merito ha accertato l’inadempimento dell’Opera Pia e ha accolto il ricorso, ordinando il pagamento di euro 2.695,00 oltre accessori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inadempimento. Ha respinto la richiesta di misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., ritenendo adeguatamente tutelata la posizione del creditore dalla nomina del commissario ad acta, anche se il titolo non prevedeva l’incremento del debito mediante interessi legali fino all’effettivo soddisfo. Ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il termine dilatorio è stato ritenuto rispettato, poiché il ricorso per ottemperanza è stato notificato oltre cinque mesi dopo la notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    La richiesta di adozione di misure per l’ulteriore inadempimento è stata respinta, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a tutelare la posizione del creditore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza non pronunciata dal giudice amministrativo è necessario comprovare il passaggio in giudicato del titolo, oltre alla sussistenza degli altri presupposti dell’azione esecutiva.
  • Il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione; il termine risulta osservato quando il ricorso è notificato oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire misura sufficiente di tutela del creditore e giustificare il rigetto di ulteriori misure coercitive richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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