Sentenza n. 6281/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di cui alla Comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2025 recante “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”; - della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 96/25/CONS, dell'8 aprile 2025, recante ad oggetto “Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”, unitamente ai suoi allegati; - nonché, per quanto occorrer possa, (i) della delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l'“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”; (ii) della delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all'adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”; (iii) del comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto o conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM n. 96/25/CONS sulle modalità tecniche e procedurali di verifica della maggiore età degli utenti, nonché comunicazione del 31 ottobre 2025 recante la lista dei soggetti destinatari delle misure
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore digitale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 96/25/CONS e la successiva lista dei soggetti destinatari delle misure di verifica dell'età, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 3 della direttiva 2000/31/CE, dei principi del Paese d'origine, del mutuo riconoscimento e della libera prestazione dei servizi, nonché delle pertinenti disposizioni delle direttive 2010/13/UE e 2015/1535/UE, del regolamento (UE) 2024/1083, del TFUE e del TUE, sostenendo che l'estensione degli obblighi a operatori stabiliti in altri Stati membri fosse illegittima sia perché avente carattere generale e astratto, sia perché adottata senza rispettare la procedura derogatoria prevista dall'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del regolamento (UE) 2022/2065, sostenendo che il Digital Services Act avrebbe realizzato una piena armonizzazione della materia della protezione dei minori online, impedendo l'adozione di misure nazionali aggiuntive. Con il terzo motivo è stata contestata l'insufficienza della motivazione dell'AGCOM nel superare le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel parere circostanziato, anche con riferimento all'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535/UE. L'AGCOM ha eccepito la tardività o inammissibilità del ricorso, sostenendo che la delibera a monte avrebbe dovuto essere impugnata già dalla sua pubblicazione. L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione dell'AGCOM, ritenendo che la lesione nei confronti dell'operatore stabilito in altro Stato membro si fosse concretizzata soltanto con la pubblicazione della lista, poiché la delibera n. 96/25/CONS aveva differito l'applicazione delle misure nei confronti di tali operatori fino alla loro individuazione nell'elenco e al decorso del termine previsto. Non sussisteva quindi un onere di impugnazione immediata della delibera a monte. È stata invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, non avendo concorso all'adozione degli atti impugnati né rivestendo la posizione di controinteressata. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondata la censura secondo cui la misura sarebbe stata illegittima perché generale e astratta: l'inserimento dei prestatori in una lista specificamente individuata rende la misura sufficientemente circoscritta e individualizzata. È stata invece accolta la censura relativa alla violazione della procedura derogatoria dell'art. 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31/CE. L'AGCOM non aveva previamente invitato lo Stato membro di stabilimento ad adottare i provvedimenti necessari, né aveva notificato a tale Stato e alla Commissione europea l'intenzione di adottare la misura restrittiva. Tali adempimenti devono precedere l'imposizione dell'obbligo e non possono essere rinviati alla fase successiva di contestazione dell'inadempimento o di irrogazione delle sanzioni, poiché costituiscono presupposti essenziali di legittimità della deroga al principio del Paese d'origine. Il TAR ha respinto il secondo motivo, ritenendo che il Digital Services Act non avesse ancora prodotto una piena armonizzazione della materia dell'age verification e che, nelle more della definizione di una soluzione europea uniforme, fossero ammesse soluzioni nazionali transitorie, purché conformi al diritto dell'Unione e all'art. 3 della direttiva 2000/31/CE. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché la delibera conteneva una clausola di adeguamento alle future evoluzioni della disciplina europea. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati: previa disapplicazione dell'art. 13-bis del d.l. 123/2023, è stata annullata la delibera n. 96/25/CONS nella parte in cui prevedeva l'entrata in vigore automatica delle misure nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri decorsi tre mesi dalla pubblicazione della lista, senza la preventiva interlocuzione con lo Stato membro d'origine e la notifica alla Commissione europea. L'AGCOM dovrà osservare tale procedura prima di estendere le misure agli operatori stabiliti in altri Stati membri. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 direttiva 2000/31/CE
Ciascuno Stato membro assicura che i servizi della società dell'informazione forniti da prestatori stabiliti nel proprio territorio rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato; gli Stati membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro, salvo le condizioni derogatorie previste dal paragrafo 4.
Il principio del Paese d'origine e la libera prestazione dei servizi impediscono, in linea generale, allo Stato di destinazione di imporre obblighi ulteriori ai prestatori stabiliti in altri Stati membri. La deroga è possibile solo se ricorrono le condizioni sostanziali e procedurali previste dalla norma.
art. 3, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2000/31/CE
La misura restrittiva deve essere preceduta dall'invito allo Stato membro di origine ad adottare i provvedimenti necessari, dalla mancata o inadeguata adozione degli stessi e dalla notifica alla Commissione europea e allo Stato membro di origine dell'intenzione di adottare la misura.
Gli adempimenti di previa interlocuzione e notifica costituiscono presupposti essenziali di legittimità della misura derogatoria e devono essere assolti prima dell'imposizione dell'obbligo, non nella successiva fase sanzionatoria.
art. 13-bis d.l. 123/2023, convertito dalla l. 159/2023
La disposizione nazionale, nella parte in cui consentiva l'operatività automatica delle misure nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri senza il previo rispetto della procedura europea, è stata disapplicata per contrasto con l'art. 3 della direttiva 2000/31/CE.
art. 28 regolamento (UE) 2022/2065
I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori.
La disposizione non determina, allo stato, una piena armonizzazione delle soluzioni tecniche di verifica dell'età tale da escludere ogni intervento nazionale transitorio.
art. 35, paragrafo 1, lettera j), regolamento (UE) 2022/2065
Obblighi di adozione di misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per la mitigazione dei rischi sistemici, comprese quelle dirette alla tutela dei minori.
La tutela dei minori e gli strumenti di verifica dell'età rientrano tra le misure rilevanti per la mitigazione dei rischi sistemici delle piattaforme di dimensioni molto grandi.
art. 4, comma 3, Allegato A alla delibera AGCOM n. 96/25/CONS
A decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2065, l'Autorità, laddove necessario, si impegna a modificare ed adeguare il presente provvedimento alla normativa europea sopravvenuta con riferimento ai soggetti stabiliti in altri Stati membri.
La clausola di adeguamento conferma la natura transitoria della disciplina nazionale e costituisce un meccanismo per modificarla quando divenga operativa una soluzione europea.
art. 5, paragrafo 2, direttiva (UE) 2015/1535
La censura relativa all'obbligo di motivazione rafforzata per il superamento del parere circostanziato della Commissione europea è stata respinta.
art. 3 l. 241/1990
Le doglianze di difetto di motivazione sono state respinte, in quanto la delibera e la clausola di adeguamento consentivano di comprendere le ragioni dell'intervento e il suo carattere transitorio.
Massime di principio
- Quando uno Stato membro intende imporre a un prestatore di servizi della società dell'informazione stabilito in un altro Stato membro una misura restrittiva in deroga al principio del Paese d'origine previsto dall'art. 3 della direttiva 2000/31/CE, deve previamente invitare lo Stato membro di origine ad adottare i provvedimenti necessari e, in caso di mancata o inadeguata risposta, notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di origine l'intenzione di adottare la misura. Tali adempimenti devono precedere l'imposizione dell'obbligo e non possono essere rinviati alla fase sanzionatoria.
- L'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE consente deroghe al principio del Paese d'origine solo per misure sufficientemente circoscritte e riferibili a prestatori individuati in modo specifico, così da rendere effettive le garanzie procedurali e la previa interlocuzione con lo Stato membro di stabilimento; una misura originariamente generale può soddisfare tale requisito quando la sua applicazione concreta è subordinata all'inserimento dei destinatari in un elenco puntuale.
- La lesione derivante da una disciplina regolatoria non si attualizza necessariamente con la pubblicazione dell'atto generale a monte quando quest'ultimo differisce l'applicazione degli obblighi a un successivo atto di individuazione dei destinatari: in tale ipotesi, l'atto applicativo può essere tempestivamente impugnato senza onere di immediata impugnazione dell'atto presupposto.
- In assenza di una piena armonizzazione europea delle tecniche di verifica dell'età e nelle more della definizione di una soluzione uniforme dell'Unione, gli Stati membri possono adottare discipline nazionali transitorie per la tutela dei minori online, purché tali discipline rispettino il diritto dell'Unione, in particolare il principio del Paese d'origine e le procedure derogatorie previste dall'art. 3 della direttiva 2000/31/CE.
- L'esistenza di un interesse pubblico di rango costituzionale, quale la protezione dei minori nell'ambiente digitale, non esonera l'amministrazione dal rispetto delle condizioni procedurali poste dal diritto dell'Unione per l'adozione di misure nazionali restrittive della libera prestazione dei servizi.
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