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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/854

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 della Commissione, dell’8 aprile 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Ostkustströmming (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione «Ostkustströmming» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro UE per le indicazioni geografiche e prevede la procedura di registrazione. Poiché non è stata presentata alcuna opposizione, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per procedere all’iscrizione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Ostkustströmming» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, dell’indicazione geografica «Ostkustströmming» come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda gli effetti giuridici della iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Non contiene regole generali per tutti i prodotti, ma disciplina un singolo prodotto/denominazione; la domanda era stata presentata dalla Svezia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto direttamente applicabile.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Ostkustströmming» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/854 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Ostkustströmming», disponendone l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il sistema delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale e base normativa

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Svezia ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, in applicazione della disciplina previgente. Nei considerando si afferma inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Su tale base, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per procedere alla registrazione.

Effetto sostanziale dell’atto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Ostkustströmming» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per i professionisti, ciò significa che la denominazione acquisisce la protezione propria della DOP nel sistema unionale, con gli effetti connessi alla tutela della denominazione nel mercato interno.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la tipica clausola di efficacia dei regolamenti UE: l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP «Ostkustströmming»

L’articolo 1 iscrive la denominazione «Ostkustströmming» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base giuridica e assenza di opposizioni

Il regolamento si fonda sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda, presentata dalla Svezia e pubblicata in precedenza ai sensi della normativa applicabile, non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàdiritto agroalimentare

Testo integrale

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