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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/841

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/841 della Commissione, dell’8 aprile 2026, relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita Žemaitiškas kastinys

Normativa europea32026R0841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/841 approva una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Žemaitiškas kastinys». La Commissione constata che la domanda della Lituania è stata pubblicata e che non sono state presentate dichiarazioni di opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. Il testo ha portata essenzialmente autorizzativa e rende la modifica pienamente efficace nell’ordinamento dell’Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Žemaitiškas kastinys»

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a livello dell’Unione europea e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda esclusivamente l’approvazione, da parte della Commissione, di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita (STG) «Žemaitiškas kastinys», già oggetto di pubblicazione della domanda ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina altri prodotti, settori o operatori al di fuori della specifica STG indicata.

Approvazione della modifica del disciplinare della STG «Žemaitiškas kastinys»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/841 della Commissione approva una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Žemaitiškas kastinys». L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la domanda presentata dalla Lituania, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 2. È inoltre rilevato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno approvare la modifica del disciplinare.

Contenuto normativo dell’atto

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la STG «Žemaitiškas kastinys». Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali, limitandosi a formalizzare l’esito positivo della procedura di modifica.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene altresì ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e competenza della Commissione

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 2, quale fondamento per l’approvazione della modifica del disciplinare della STG.

Esito della procedura di esame

La domanda di modifica del disciplinare presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 66, paragrafo 2. La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del medesimo regolamento.

Approvazione della modifica del disciplinare

Con l’articolo 1 è approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla specialità tradizionale garantita «Žemaitiškas kastinys».

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaspecialità tradizionali garantiteetichette e qualità dei prodotti agricoliindicazioni geografiche

Testo integrale

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