Regolamento (UE) 2026/766
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/766 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia rispettivamente per l’infestazione da Echinococcus multilocularis e per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 introducendo una specifica disciplina per l’infestazione da Echinococcus multilocularis e sostituendo il precedente elenco contenuto nel regolamento (UE) 2018/878. Inoltre corregge un errore nell’elenco delle zone della Polonia prive di status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini. Le modifiche relative a Echinococcus multilocularis si applicano dal 22 aprile 2026, in coerenza con l’entrata in applicazione della normativa delegata richiamata.
Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status di indenne da malattia per Echinococcus multilocularis e per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, anche al Regno Unito nei limiti richiamati dal Quadro di Windsor. Incide sul regime di riconoscimento e mantenimento dello status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis e rettifica l’elenco relativo allo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Abroga inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878, con effetti dal 22 aprile 2026 per le disposizioni su Echinococcus multilocularis e sull’abrogazione stessa.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status sanitario
Il regolamento interviene sul sistema UE di riconoscimento dello status di indenne da malattia per talune malattie elencate, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale. La finalità è duplice: da un lato, adeguare il quadro normativo al nuovo regime applicabile a Echinococcus multilocularis; dall’altro, correggere un errore nell’elenco relativo al virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) per la Polonia.
Contesto normativo
Il testo richiama la disciplina generale del regolamento (UE) 2016/429, che definisce le malattie elencate e prevede il riconoscimento, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti. Viene richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2020/689, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/134, che contiene i criteri e le prescrizioni per lo status di indenne da malattia per Echinococcus multilocularis, nonché le nuove regole di sorveglianza e di mantenimento di tale status.
Echinococcus multilocularis: nuovo articolo 19 bis e nuovo allegato XIX
Il regolamento inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 un nuovo articolo 19 bis, stabilendo che gli Stati membri o le loro zone con status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis sono individuati nel nuovo allegato XIX.
L’allegato XIX elenca:
- nella parte I, Malta, per l’intero territorio, conformemente alle condizioni di cui all’allegato V, parte V, sezione 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/689;
- nella parte II, Finlandia, Irlanda e Irlanda del Nord, per l’intero territorio o, nel caso dell’Irlanda del Nord, per il solo territorio ivi indicato, conformemente alle condizioni di cui all’allegato V, parte V, sezione 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/689.
L’allegato contiene inoltre una precisazione specifica per l’Irlanda del Nord, richiamando l’accordo di recesso del Regno Unito e il Quadro di Windsor, ai fini dell’applicazione del riferimento agli Stati membri anche al Regno Unito per tale territorio.
Rettifica della disciplina sul virus della febbre catarrale degli ovini (BTV)
Il regolamento corregge l’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in relazione alla Polonia. La rettifica sostituisce la precedente voce per la Polonia, chiarendo che l’intero territorio polacco è considerato, ai fini dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV, con esclusione di una serie dettagliata di województwa, powiat e gmina espressamente elencati nel testo dell’allegato.
La rettifica si fonda sull’accertamento che alcune zone precedentemente escluse soddisfano ancora i criteri per il mantenimento dello status di indenne da malattia per BTV.
Abrogazione del regolamento (UE) 2018/878
Poiché i precedenti elenchi degli Stati membri o delle parti del loro territorio relativi a Echinococcus multilocularis sono ora sostituiti dal nuovo allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 viene espressamente abrogato.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per allinearsi alla decorrenza delle modifiche del regolamento delegato (UE) 2026/134, gli articoli 1 e 3 si applicano dal 22 aprile 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 19 bis su Echinococcus multilocularis
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 viene inserito l’articolo 19 bis, che dispone che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis sono elencati nel nuovo allegato XIX.
Nuovo allegato XIX con l’elenco degli Stati membri e delle zone indenni
Viene aggiunto un nuovo allegato XIX al regolamento (UE) 2021/620. L’allegato elenca gli Stati membri o le zone che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per Echinococcus multilocularis: Malta (intero territorio) nella parte I; Finlandia (intero territorio), Irlanda (intero territorio) e Irlanda del Nord nella parte II. Per l’Irlanda del Nord si applica il rinvio al Quadro di Windsor richiamato nell’allegato.
Rettifica dell’allegato VIII, parte I, relativo al BTV
La voce relativa alla Polonia nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è sostituita. La rettifica ripristina lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini per l’intero territorio polacco, salvo le specifiche esclusioni territoriali elencate nel testo dell’allegato.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è abrogato, poiché gli elenchi ivi contenuti sono sostituiti dal nuovo allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dal 22 aprile 2026.
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