Regolamento (UE) 2026/781
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/781 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti applicabili ai dispositivi di addestramento al volo simulato e all’uso di tali dispositivi per l’addestramento, le prove e i controlli dei piloti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico il regime UE degli FSTD, passando da una logica basata esclusivamente su tipi e livelli di simulatore a un modello fondato anche sul profilo delle capacità dell’FSTD (FCS). Introduce nuovi criteri di qualificazione, nuove definizioni tecniche, un sistema di equivalenza tra FSTD “storici” e FCS, e rafforza gli obblighi documentali e di monitoraggio per organizzazioni e autorità. Vengono inoltre adeguate le regole di addestramento di piloti e istruttori, con specifiche aperture all’uso degli FSTD per LAPL(H), PPL(H) e formazione UPRT, oltre a nuove prescrizioni per operatori e DTO.
Modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 sui requisiti e sull’uso dei dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD), introducendo il profilo delle capacità dell’FSTD (FCS) e nuove regole di qualificazione, impiego e transizione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, all’AESA, alle autorità competenti, alle organizzazioni di addestramento (ATO e DTO), agli operatori aerei e ai titolari di certificati di qualificazione FSTD nell’ambito dell’aviazione civile dell’Unione, con estensione SEE. Riguarda l’uso degli FSTD per addestramento, prove e controlli dei piloti, sia per aeromobili ad ala fissa sia per elicotteri, nonché la qualificazione, il mantenimento, il trasferimento e la modifica di tali dispositivi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in generale, dal 30 aprile 2028; alcuni punti specifici dell’allegato I si applicano dal 30 aprile 2026. Restano rilevanti disposizioni transitorie per gli FSTD preesistenti e per la sostituzione dei certificati entro il 30 ottobre 2029.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/781: FSTD, FCS e addestramento dei piloti
Il regolamento interviene sul quadro europeo della formazione e della qualificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD), aggiornando sia il regime di certificazione sia le regole di impiego nei corsi e nelle verifiche dei piloti. La finalità è adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, passando da una qualificazione basata solo su tipo e livello di FSTD a un approccio più granulare, fondato sul profilo delle capacità dell’FSTD (FCS) e su livelli di fedeltà per singola caratteristica.
Contesto e finalità
I considerando spiegano che i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 regolano, rispettivamente, l’uso degli FSTD per addestramento, prove e controlli dei piloti e per l’addestramento periodico degli operatori. Alla luce dell’evoluzione tecnica degli FSTD e delle raccomandazioni ICAO, la Commissione ritiene opportuno rivedere il sistema di qualificazione per consentire una maggiore flessibilità e per autorizzare l’uso del dispositivo più idoneo in base alle capacità effettive. Sono quindi previste disposizioni transitorie per agevolare la migrazione dagli FSTD esistenti al nuovo sistema, con rinvio dell’applicazione delle principali novità al 30 aprile 2028.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli Stati membri, all’AESA, alle autorità competenti, ai titolari di certificati di qualificazione FSTD, alle organizzazioni di addestramento (ATO e DTO) e agli operatori aerei. Riguarda gli FSTD utilizzati per addestramento, prove e controlli dei piloti, sia per aeromobili ad ala fissa sia per elicotteri, e disciplina anche i profili di addestramento e le verifiche di competenza per istruttori e allievi. Restano centrali i rapporti con il certificato di qualificazione FSTD, con l’ESL e con la base di qualificazione tecnica applicabile.
Nuove definizioni e nuovo lessico tecnico
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 viene modificato per introdurre o riscrivere numerose definizioni. L’FSTD è ora definito come dispositivo per addestramento, prove e controlli dei piloti il cui certificato di qualificazione include un FCS o un FCS assegnato, oppure come FSTD preesistente. Vengono definite le CS-FSTD, il FCS, il FCS assegnato, l’ESL, il PRD, la valutazione iniziale, periodica e speciale, l’obiezione, la modifica, la convalida, i dati di convalida, la mappa dei dati di convalida, la relazione tecnica e il fly-out.
Transizione dai vecchi standard al sistema FCS
L’articolo 10 ter introduce un articolato regime transitorio. Per gli FSTD qualificati secondo standard storici, gli Stati membri e l’AESA, in sede di riemissione, possono compilare la sezione FCS del certificato attribuendo un FCS assegnato o, se il dispositivo è stato valutato secondo le CS-FSTD applicabili dal 30 aprile 2028, un FCS vero e proprio. Se le condizioni non sono soddisfatte, il certificato viene riemesso senza FCS; per i BITD vengono mantenute, fino al 29 aprile 2028, le specifiche FSTD di cui all’appendice IV.
La riemissione con FCS è prevista, tra l’altro, per:
- FFS, FTD 2, FTD 3 e FNPT qualificati secondo vecchi standard JAR;
- FTD 1, che ottengono l’FCS previa valutazione secondo le CS-FSTD dal 30 aprile 2028;
- casi di qualificazione mediante condizioni speciali.
Quando un FSTD è qualificato per più tipi o livelli riferiti allo stesso tipo di aeromobile, i certificati possono essere unificati in un unico certificato con FCS o FCS assegnato. È inoltre previsto che, entro il 30 ottobre 2029, i certificati esistenti siano sostituiti con il nuovo formato, previa ricezione e verifica dell’ESL e di una dichiarazione di conformità dell’organizzazione.
Uso degli FSTD per addestramento, prove e controlli
Con la nuova norma FCL.036, i requisiti relativi a tipi e livelli di FSTD possono essere soddisfatti tramite FSTD qualificati con FCS o FCS assegnato, purché per ogni caratteristica il livello di fedeltà sia almeno equivalente a quello richiesto dalle tabelle normative. Il regolamento specifica le equivalenze per velivoli ed elicotteri e richiede, in sostanza, che il dispositivo riproduca in modo adeguato le caratteristiche rilevanti per la fase di addestramento, prova o controllo.
Viene inoltre precisato che gli FSTD devono disporre di:
- hardware tattile;
- comandi di volo primari con forze variabili in base alle condizioni di volo per gli esercizi manuali, salvo i casi di livello inferiore a FNPT II;
- capacità aggiuntiva per l’MCC, quando prevista dal certificato.
Addestramento per elicotteri: LAPL(H), PPL(H) e TRI
Il regolamento modifica la parte FCL per gli elicotteri. Per la LAPL(H), i candidati devono completare 40 ore di istruzione di volo, di cui fino a 5 ore possono svolgersi su FSTD a condizione che il dispositivo sia rappresentativo del tipo di elicottero e che l’organizzazione dimostri la congruità con il programma LAPL(H) all’autorità competente. L’addestramento deve comprendere 20 ore di doppio comando, 10 ore da solista sotto supervisione e 35 ore sullo stesso tipo di elicottero usato per il test.
Per la PPL(H), sono richieste almeno 45 ore complessive; fino a 5 ore delle 25 ore di doppio comando possono essere svolte su FSTD, oppure fino a 10 ore se almeno 5 ore sono svolte su un FSTD rappresentativo e se il corso è erogato da ATO o da DTO autorizzata. Vengono inoltre aggiornate alcune regole per gli istruttori TRI di elicotteri, consentendo in casi specifici che la valutazione della competenza avvenga in parte su FSTD e in parte sull’aeromobile, anche quando un FFS è disponibile.
Tabelle di addestramento, UPRT e procedure operative
Le appendici relative alle esercitazioni pratiche vengono aggiornate in modo esteso. Per i velivoli e per gli elicotteri sono riscritti simboli, abbreviazioni e tabelle di addestramento, con indicazioni dettagliate su quando usare FSTD, OTD o aeromobile e su quali esercitazioni siano obbligatorie in sede di test di abilitazione o controlli di professionalità.
Le modifiche toccano, tra l’altro:
- procedure di decollo, rullaggio, atterraggio, avvicinamento e mancato avvicinamento;
- addestramento strumentale e operazioni 2D/3D;
- addestramento alle emergenze e alle avarie motore;
- UPRT e recupero dall’assetto anomalo;
- esercitazioni specifiche per stallo, riattaccata, vento al traverso e avarie di sistemi.
Per alcune manovre, il regolamento richiede FFS qualificati secondo la più recente base applicabile; per altre ammette FSTD di livello inferiore o altri dispositivi, con l’avvertenza che il tempo svolto su tali mezzi non sempre può essere computato nel minimo FSTD richiesto.
Nuovo regime di certificazione, valutazione e vigilanza FSTD
La parte ARA del regolamento (UE) n. 1178/2011 è profondamente riscritta. L’autorità competente deve verificare la conformità dell’organizzazione, la qualità dei dati di convalida, l’ESL e la corrispondenza dell’FSTD alla base di qualificazione; deve inoltre effettuare prove di funzionalità e verifiche oggettive e soggettive, e può formulare obiezioni in caso di non conformità o di informazioni inesatte nell’ESL.
Il QTG della valutazione iniziale diventa MQTG dopo l’approvazione; il certificato FSTD è di durata illimitata, mentre la qualificazione provvisoria è ammessa, in caso di nuovi aeromobili, per non più di 3 anni. Le valutazioni periodiche sono normalmente annuali, con finestra temporale definita, ma possono essere estese fino a 36 mesi se sussistono condizioni specifiche.
Obblighi delle organizzazioni che utilizzano FSTD
La parte ORA viene sostituita con obblighi più dettagliati. L’organizzazione che utilizza l’FSTD deve istituire un sistema di gestione, mantenere le prestazioni e la configurazione del dispositivo, eseguire controlli funzionali pre-volo entro 24 ore dall’uso, completare progressivamente le verifiche oggettive e le prove funzionali e soggettive del MQTG e preservare l’integrità dell’hardware e del software.
Inoltre, l’organizzazione deve:
- predisporre e mantenere l’ESL per ogni certificato;
- gestire e documentare le modifiche importanti;
- notificare eventuali periodi di inattività prolungata e concordare un piano di disattivazione, immagazzinamento e riattivazione;
- trasmettere annualmente all’autorità i parametri di prestazione, uso e altre caratteristiche dell’FSTD.
Per le modifiche importanti, l’organizzazione deve operare solo con approvazione dell’autorità o secondo una procedura previamente approvata. Se la modifica incide sul certificato e non è più compatibile con la base originaria, occorre chiedere un nuovo certificato.
ESL, registrazioni e trasferimento degli FSTD
L’ESL assume rilievo centrale quale documento integrante della qualificazione. Deve contenere informazioni accurate ed esaustive su base di qualificazione, equipaggiamenti installati, capacità e specifiche, ed è usato per valutare l’idoneità del dispositivo, per le valutazioni dell’autorità e per il mantenimento della qualificazione.
Il trasferimento dell’FSTD tra organizzazioni deve essere notificato all’autorità competente. L’organizzazione ricevente deve informare preventivamente l’autorità per concordare un piano di trasferimento; quella cedente deve informare prima del trasferimento e al momento della cessione del certificato. Se il trasferimento coinvolge due autorità competenti, queste devono coordinarsi.
Le registrazioni devono essere conservate per l’intero ciclo di vita dell’FSTD, incluse le versioni sostituite di MQTG ed ESL, e i documenti e le relazioni periodiche devono essere conservati per almeno 5 anni.
Modifiche al regolamento (UE) n. 965/2012 per gli operatori aerei e le DTO
Nel regolamento sulle operazioni aeree, la definizione di FSTD è aggiornata e viene aggiunta quella di FSTD preesistente e di ESL. L’operatore deve utilizzare un FSTD qualificato, il più possibile rappresentativo dell’aeromobile impiegato, e idoneo alla specifica esercitazione solo se possiede caratteristiche e livelli di fedeltà sufficienti a simulare il caso concreto. L’idoneità va verificata sulla base del certificato di qualificazione e dell’ESL, e le differenze tra FSTD e aeromobile devono essere spiegate con briefing o addestramento.
Anche le DTO possono utilizzare gli FSTD solo se dimostrano all’autorità l’adeguatezza delle specifiche del dispositivo rispetto al programma di addestramento, sulla base del certificato FSTD e dell’ESL.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disciplina si applica, in via generale, dal 30 aprile 2028, mentre alcune disposizioni dell’allegato I si applicano dal 30 aprile 2026. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Introduzione del modello FCS e nuove definizioni
Modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 introducendo/riscrivendo le definizioni di FSTD, QTG e numerosi concetti tecnici: CS-FSTD, FCS, FCS assegnato, ESL, PRD, valutazione iniziale e periodica, verifica, convalida, FSTD preesistente, gruppo di aeromobili, mappa dei dati di convalida, relazione tecnica e fly-out. L’FSTD è ora definito anche in base al certificato di qualificazione che includa un FCS o un FCS assegnato, oppure come FSTD preesistente senza FCS.
Riemissione e sostituzione dei certificati FSTD
Inserisce nell’articolo 10 ter del regolamento (UE) n. 1178/2011 un regime transitorio dettagliato per la riemissione dei certificati di qualificazione FSTD, con possibilità di compilare la sezione FCS in funzione del tipo di FSTD e della base di qualificazione. I certificati esistenti devono essere sostituiti entro il 30 ottobre 2029, previa ricezione e riesame dell’ESL e di una dichiarazione di conformità dell’organizzazione. I titolari devono elaborare l’ESL e trasmetterlo nei casi di riemissione, nuovo uso per addestramento o comunque entro il 30 aprile 2029. I BITD restano validi con valutazioni periodiche ogni 3 anni.
Uso degli FSTD per addestramento, prove e controlli (FCL.036)
Introducendo la norma FCL.036 nell’allegato I (parte FCL), il regolamento consente di soddisfare i requisiti relativi ai tipi e livelli di FSTD tramite FSTD con FCS o FCS assegnato, purché per ciascuna caratteristica il livello di fedeltà sia almeno equivalente a quello richiesto dalle tabelle per velivoli ed elicotteri. Richiede inoltre hardware tattile, comandi di volo primari con forze variabili secondo le condizioni di volo per gli esercizi manuali, e, per l’MCC, l’eventuale capacità aggiuntiva indicata nel certificato.
Requisiti di addestramento per elicotteri (LAPL(H), PPL(H), TRI)
Rivede le ore minime e la quota di addestramento svolgibile su FSTD per LAPL(H) e PPL(H): per LAPL(H) fino a 5 ore delle 20 ore di doppio comando possono essere svolte su FSTD, con FSTD rappresentativo del tipo di elicottero e congruità del programma dimostrata all’autorità; per PPL(H) fino a 5 ore, o fino a 10 ore se almeno 5 ore sono svolte su FSTD rappresentativo e il corso è erogato da ATO o DTO autorizzata. Modifica anche le regole per i controlli di professionalità/aggiornamento degli istruttori TRI e consente, in certi casi, che la valutazione di competenza per TRI elicotteri sia svolta in parte su FSTD e in parte sull’aeromobile anche quando un FFS è disponibile.
Aggiornamento delle tabelle di addestramento e delle manovre
Modifica l’appendice 9 dell’allegato I con nuove condizioni di utilizzo degli FSTD nelle esercitazioni per velivoli ed elicotteri, chiarendo quando l’FSTD è utilizzabile e quando altre soluzioni di addestramento possono essere impiegate senza conteggio nel minimo FSTD richiesto. Aggiorna le tabelle di training per aeroplani e elicotteri, includendo simboli, abbreviazioni e specifiche per manovre normali, anormali, emergenze, procedure strumentali, UPRT, stallo e riattaccata, con differenziazioni tra FFS, FTD, FNPT, OTD, aeromobile e relative qualifiche.
Nuovo quadro di qualificazione e vigilanza FSTD per le autorità
Sostituisce varie norme dell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011. L’autorità competente deve verificare organizzazione, dati di convalida, ESL e conformità tecnica; può formulare obiezioni, richiedere azioni correttive entro un massimo di 30 giorni e approvare il QTG solo dopo risposta soddisfacente. Il certificato FSTD è a durata illimitata, la qualificazione provvisoria è possibile per nuovi aeromobili per massimo 3 anni, le valutazioni periodiche sono annuali ma possono essere estese fino a 36 mesi al ricorrere di condizioni, e sono disciplinati trasferimento, modifiche, limitazioni, sospensione, revoca e tenuta delle registrazioni.
Obblighi delle organizzazioni che utilizzano FSTD
Sostituisce le norme ORA.FSTD del regolamento (UE) n. 1178/2011 imponendo un sistema di gestione, la capacità di mantenere prestazioni e configurazione dell’FSTD, la produzione e manutenzione dell’ESL, l’esecuzione periodica delle verifiche del MQTG, la gestione delle modifiche importanti e la notifica di periodi di inattività prolungata. La modifica importante richiede approvazione o procedura approvata, con obbligo di valutazione, documentazione e dichiarazione di conformità; se cambia la base di qualificazione, va chiesto un nuovo certificato. Le registrazioni devono essere conservate per l’intero ciclo di vita dell’FSTD e, per alcuni documenti e relazioni periodiche, per almeno 5 anni.
Regime transitorio e FCS assegnato
Introduce un sistema di FCS assegnato per i certificati riemessi, tramite l’appendice IX dell’allegato VI, con tabelle che associano ai diversi livelli di FFS, FTD e FNPT il relativo set di caratteristiche e livelli di fedeltà. Ciò consente di attribuire un profilo di capacità anche a FSTD qualificati in base a vecchi standard JAR, pur mantenendo talune limitazioni, in particolare per l’UPRT o per specifiche attività non ancora coperte.
Modifiche al regolamento (UE) n. 965/2012 per gli operatori aerei
Aggiorna la definizione di FSTD e introduce la definizione di FSTD preesistente e di ESL nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012. Modifica la norma ORO.FC.145 imponendo che l’operatore utilizzi un FSTD qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011, idoneo per la specifica esercitazione e verificato sulla base del certificato e dell’ESL; le differenze tra FSTD e aeromobile devono essere spiegate in briefing o addestramento. Si applica anche la possibilità di usare FSTD in coerenza con FCL.036 quando i requisiti dell’operazione fanno riferimento a tipi e livelli specifici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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