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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/787

Regolamento delegato (ue) 2026/787 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2830 per quanto riguarda le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

Normativa europea32026R0787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di vendita all’asta delle quote di emissione dell’EU ETS, adeguando il regolamento delegato (UE) 2023/2830 alle esigenze operative del nuovo sistema distinto del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Le modifiche riguardano soprattutto la calendarizzazione delle aste, la distribuzione dei volumi, l’avvio delle aste dal 2027, il coordinamento con l’attuazione nazionale degli obblighi di restituzione e la disciplina dei soggetti autorizzati a presentare offerte. Viene inoltre semplificata la partecipazione di alcuni soggetti esenti dalla direttiva MiFID e rafforzato il ruolo dei responsabili del collocamento designati dagli Stati membri.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2830 sulle aste delle quote ETS, con specifiche regole per l’avvio delle aste del nuovo sistema del capo IV bis, la gestione dei calendari, i volumi d’asta, i responsabili del collocamento e la partecipazione di taluni soggetti esenti MiFID.

Ambito di applicazione

Si applica alle aste delle quote di emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, sia per i capi II e III sia per il nuovo capo IV bis relativo ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori. Riguarda gli Stati membri, le piattaforme d’asta comuni e indipendenti, i responsabili del collocamento, i soggetti che presentano offerte per conto di terzi e gli offerenti/partecipanti alle aste. Le nuove regole incidono anche sulla programmazione delle aste dal 2027, sui volumi destinati al Fondo sociale per il clima e sulla messa all’asta delle quote per conto degli Stati membri solo dopo l’attuazione di specifiche disposizioni nazionali di restituzione e sanzione.

Regolamento delegato (UE) 2026/787 della Commissione, dell’8 aprile 2026

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2830 in materia di tempi, gestione e ulteriori aspetti della vendita all’asta delle quote di emissione nell’ambito dell’EU ETS. L’intervento è funzionale soprattutto all’avvio ordinato del nuovo sistema distinto previsto dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e all’allineamento delle regole d’asta con gli obblighi di restituzione e le sanzioni nazionali.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il nuovo regime per i combustibili utilizzati nei settori dell’edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori richiede regole di asta più precise per evitare disallineamenti di calendario, carenze di liquidità e prezzi non rappresentativi. La Commissione interviene anche per coordinare l’avvio delle aste dal 2027 con la progressiva attuazione nazionale degli obblighi di compliance e per semplificare la partecipazione di alcuni operatori esenti dalla disciplina MiFID.

Ambito delle modifiche

Le modifiche incidono sulle aste organizzate dalla piattaforma d’asta comune e dalle piattaforme indipendenti, sul calendario annuale, sulla distribuzione dei volumi e sulla gestione delle rettifiche. Viene confermato che le aste del capo IV bis possono svolgersi nello stesso giorno delle aste dei capi II e III, ma non possono sovrapporsi tra piattaforma comune e piattaforme indipendenti nei giorni regolati dall’articolo 8.

Calendario e distribuzione dei volumi

Il regolamento riscrive le regole di distribuzione dei volumi d’asta, imponendo una ripartizione tendenzialmente uniforme nel corso dell’anno civile e, ove necessario, almeno trimestrale. Per il primo periodo relativo al capo IV bis, il volume annuo iniziale da mettere all’asta tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2028 è fissato in 450 milioni di quote. Il volume può essere adeguato per assicurare il conseguimento degli obiettivi dell’articolo 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto dei proventi già ottenuti, del prezzo medio delle ultime sei mensilità e del tempo residuo fino al 31 dicembre 2032.

Fondo sociale per il clima

Le aste collegate al Fondo sociale per il clima sono integrate nel meccanismo generale delle aste. Se il fabbisogno di proventi è raggiunto prima dell’ultima asta programmata, le aste successive devono essere sospese secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1122, e i calendari devono essere rettificati di conseguenza. Il regolamento prevede altresì che i volumi inizialmente ritirati possano essere reinseriti nel calendario d’asta quando gli Stati membri abbiano dato attuazione alle necessarie disposizioni nazionali.

Condizione legata al recepimento nazionale

Le quote da mettere all’asta per conto di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, non possono essere collocate finché lo Stato membro non abbia introdotto norme interne sulla restituzione delle quote da parte dei soggetti regolamentati e sulle sanzioni per le emissioni in eccesso relative al capo IV bis. Questa previsione mira a evitare aste con eccesso di offerta o partecipazione insufficiente e impone un riallineamento dei volumi ritirati una volta che il quadro nazionale è operativo.

Partecipazione diretta e soggetti che presentano offerte per conto di terzi

Viene eliminato l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dell’autorità nazionale competente per i soggetti che presentano offerte per conto di terzi nel quadro dell’EU ETS, in coerenza con l’evoluzione delle esenzioni della direttiva 2014/65/UE. In parallelo, i soggetti esenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva MiFID possono partecipare direttamente all’asta per conto proprio o dei clienti della loro attività principale.

Responsabili del collocamento e vigilanza

Ogni Stato membro deve designare almeno un responsabile del collocamento; senza tale designazione non è possibile mettere all’asta quote. Lo stesso responsabile può operare per più Stati membri. Il regolamento rafforza poi la disciplina di vigilanza sui soggetti che presentano offerte per conto di terzi: le autorità nazionali competenti devono controllare il rispetto delle norme di condotta, verificare reputazione, esperienza, gestione dei conflitti di interessi e obblighi antiriciclaggio, e disporre di poteri sanzionatori e di un meccanismo di denuncia. In caso di violazioni gravi e sistematiche, deve essere possibile vietare la presentazione di offerte per conto dei clienti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Avvio e coordinamento delle aste del capo IV bis

Le aste delle quote disciplinate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE devono iniziare dal 2027. Il regolamento mira a garantire un avvio ordinato del nuovo sistema, prevedendo un adeguamento delle regole sui tempi e sulla gestione delle aste e precisando che è possibile svolgere nello stesso giorno le aste del capo IV bis e quelle dei capi II e III, purché non coincidano le aste della piattaforma d’asta comune e delle piattaforme indipendenti.

Calendario delle aste e giorni di blocco

Se la piattaforma d’asta comune organizza le aste delle quote di cui agli articoli 10 e 11 uno o due giorni alla settimana, le piattaforme indipendenti non possono svolgere aste negli stessi giorni. Se la piattaforma comune organizza aste per più di due giorni alla settimana, essa stabilisce due giorni in cui non possono svolgersi aste indipendenti e li pubblica entro la data di pubblicazione del calendario delle aste di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2830.

Distribuzione dei volumi d’asta

I volumi di quote da mettere all’asta su piattaforma comune devono essere distribuiti, in linea di massima, in parti uguali nelle aste di ciascun anno civile. Per le quote di cui all’articolo 13, il volume annuo è distribuito in parti uguali; per il primo anno in conformità dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, il volume è distribuito tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2028. Se il volume annuo di uno Stato membro non può essere ripartito in modo uniforme per effetto del volume minimo d’offerta, la piattaforma distribuisce il volume in un numero inferiore di aste, assicurando comunque, in linea di massima, una cadenza almeno trimestrale.

Volumi d’asta per il capo IV bis e Fondo sociale per il clima

Il volume di quote da mettere all’asta per ciascun anno ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva 2003/87/CE è quello determinato dagli articoli 30 quater e 30 quinquies della direttiva stessa, ripartito tra gli Stati membri in base alla percentuale fissata a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 5. I volumi annui di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 30 quinquies sono messi all’asta insieme ai volumi ordinari; il volume iniziale dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 è pari a 450 milioni di quote. Il volume annuo può essere adeguato per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 30 quinquies, tenendo conto dei proventi già ottenuti, del prezzo medio di aggiudicazione delle sei precedenti mensilità e del tempo residuo fino al 31 dicembre 2032.

Sospensione e riallineamento delle aste del Fondo sociale per il clima

Se i proventi delle aste destinate al Fondo sociale per il clima sono raggiunti prima dell’ultima asta programmata, le aste successive sono sospese secondo le regole del regolamento delegato (UE) 2019/1122. I calendari delle aste devono essere rettificati di conseguenza.

Condizione per la messa all’asta delle quote per conto degli Stati membri

Le quote da mettere all’asta per conto di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, sono messe all’asta solo dopo che lo Stato membro ha introdotto disposizioni nazionali sull’obbligo dei soggetti regolamentati di restituire il quantitativo di quote previsto dall’articolo 30 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e sulle sanzioni per le emissioni in eccesso di cui all’articolo 16, paragrafi da 1 a 4. Una volta introdotte tali disposizioni, le quote inizialmente ritirate per il periodo compreso tra l’anno di applicazione dell’obbligo e la data di effettiva applicazione sono reinserite nel calendario d’asta e distribuite su un periodo equivalente a quello in cui non sono state messe all’asta.

Aggiornamento dei calendari delle aste

All’articolo 14 viene aggiunta tra i casi di rettifica la possibilità di aggiornare i calendari per modifiche del responsabile o dei responsabili del collocamento e per il ritiro di quote dall’asta a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, nonché per le rettifiche dei volumi di cui all’articolo 13, paragrafo 7.

Partecipazione diretta di soggetti esenti MiFID

I soggetti esentati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE sono autorizzati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, in deroga alla disciplina generale.

Responsabili del collocamento

Ciascuno Stato membro deve designare almeno un responsabile del collocamento e non può mettere all’asta quote senza averlo designato. Lo stesso responsabile può essere designato da più Stati membri. Il responsabile del collocamento è incaricato di mettere all’asta le quote sulla piattaforma e di ricevere e versare i proventi.

Norme di condotta e vigilanza sui soggetti che presentano offerte per conto di terzi

Le autorità nazionali competenti designate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva (UE) 2015/849 devono monitorare e far rispettare le norme di condotta, anche tramite il trattamento delle denunce. I soggetti interessati devono avere buona reputazione ed esperienza sufficiente, disporre di procedure per gestire i conflitti di interessi e servire al meglio i clienti, rispettare gli obblighi antiriciclaggio e adottare tutte le altre misure necessarie in relazione alla natura dei servizi, alla complessità dei clienti e ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose. Gli Stati membri devono assicurare poteri di indagine, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e un meccanismo di denuncia, nonché la possibilità di vietare ai soggetti di presentare offerte per conto dei clienti in caso di violazioni gravi e sistematiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientemercato delle emissionienergiamercati finanziarifondi climatici

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