Cassazione Penale, Sentenza n. 47178/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia all'atto di impugnazione da parte del difensore di Leonarduzzi, non ha accolto l'eccezione relativa al computo dei 15 giorni e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Luca Leonarduzzi avverso la sentenza di primo grado (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello tardivo: l'impugnazione era stata depositata il 7 febbraio 2023, un giorno dopo il termine di quarantacinque giorni (termini decorrenti dalla scadenza dei trenta giorni per il deposito della motivazione fissata nel dispositivo, con scadenza il 6 febbraio 2023). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 585, comma 1‑bis, c.p.p., sostenendo che andava computato un ulteriore periodo di quindici giorni previsto per la presentazione dell'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citata per identificare il titolo di reato oggetto dell'impugnazione
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede un ulteriore periodo di quindici giorni per la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore quando l'imputato è stato giudicato in assenza. Il ricorrente sosteneva che tale periodo dovesse essere aggiunto al termine, mentre la Corte non ha ritenuto applicabile la dilazione in presenza di una rinuncia dell'atto di impugnazione da parte del difensore
Massime di principio
- La tempestività dell'appello va verificata con attenzione: nei procedimenti con deposito della motivazione va considerata la decorrenza e la scadenza dei termini (es. 30 giorni per la motivazione e i successivi 45 giorni per l'impugnazione), e un ritardo anche di un solo giorno può determinare l'inammissibilità.
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. può riconoscere un termine aggiuntivo di 15 giorni al difensore; tuttavia tale beneficio non opera se il difensore ha manifestato una rinuncia all'impugnazione.
- La rinuncia all'atto di impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale integra causa di inammissibilità dell'appello: l'atto è considerato caducato e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità per rinuncia può comportare conseguenze economiche a carico del ricorrente, tra cui il pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende.
- Prassi consigliata: in casi di assenza del imputato, concordare tempestivamente con il difensore la strategia processuale e vigilare sui termini; se si intende far valere il beneficio dei 15 giorni, assicurarsi che non vi siano atti di rinuncia formale da parte del difensore.
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