Ordinanza n. 97/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: del provvedimento emesso e notificato in data -OMISSIS- di revoca del N.O. istanza -OMISSIS- al lavoro subordinato rilasciato in data-OMISSIS- in favore del ricorrente all’esito della definizione dell'istanza di rilascio del N.O..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato all’esito della sua istanza. In sede cautelare ha dedotto la propria posizione sostanziale anche producendo documentazione relativa all’asserita assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, diverso da quello indicato nel nulla osta originario. La domanda cautelare si fondava quindi sulla possibilità di valorizzare il nuovo rapporto lavorativo e di consentire il subentro del nuovo datore di lavoro rispetto al nulla osta già rilasciato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Richiamando il recente orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un precedente rapporto di lavoro, correttamente instaurato, si interrompa per una causa non imputabile al lavoratore; tale possibilità non ricorre invece quando il rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non sia mai stato instaurato. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto decisivo che nessun rapporto di lavoro fosse sorto con il datore che aveva richiesto il nulla osta, indipendentemente dalla ragione della mancata instaurazione, individuata nella mancata produzione della documentazione richiesta dall’amministrazione. Non è stato pertanto ritenuto possibile, allo stato, il subentro di un nuovo datore di lavoro rispetto a un nulla osta rilasciato in favore di altro datore. Il periculum non è stato esaminato o comunque non è risultato decisivo, essendo sufficiente il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha respinto la richiesta per carenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro subordinato effettivamente e correttamente instaurato, cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto previsto dal nulla osta non sia mai iniziato, anche se la mancata instaurazione dipende da ragioni estranee alla volontà del lavoratore.
- Quando il rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non si è mai instaurato, non può essere riconosciuto, allo stato, il subentro di un nuovo datore di lavoro rispetto al nulla osta originariamente rilasciato in favore del primo datore.
- In sede cautelare, l’accertata mancanza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda di sospensione, senza necessità di accordare la misura sulla base della peculiarità della situazione lavorativa allegata dal ricorrente.
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