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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10976/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.). La ricorrente sosteneva che si era trattato solo di una manipolazione esterna del contatore e non di una manomissione che alterasse lo stato delle cose; inoltre censurava che la Corte d'appello avesse richiamato, a titolo di rafforzamento, l'art. 625 n.7 c.p. (sottrazione di cose destinate a pubblico servizio) ipotesi mai contestata in origine.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui non si era trattato di una mera manipolazione esterna (come l'applicazione di un magnete) ma di una manomissione interna: gli accertatori avevano riscontrato l'introduzione di una fascetta nell'intercapedine della leva dell'interruttore dal lato della bobina di sgancio, con forzatura della sigillatura e alterazione della contabilizzazione dei consumi. Tale intervento è stato ritenuto idoneo a integrare la circostanza aggravante della violenza sulle cose. È stata inoltre ritenuta priva di rilievo la censura circa la menzione di un'aggravante non contestata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma di riferimento per il delitto di furto, richiamata in relazione all'accusa di essersi impossessata dell'energia elettrica altrui

  • Codice penale, art. 625, n. 2

    Circostanza aggravante della violenza sulle cose: la Corte ha interpretato che la manomissione interna del contatore (introduzione di una fascetta, forzatura della sigillatura e alterazione della contabilizzazione) integra questa aggravante

  • Codice penale, art. 625, n. 7

    Aggravante per sottrazione di cose destinate a pubblico servizio o utilità; la Corte d'appello aveva fatto riferimento a questa ipotesi ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante la censura sulla sua menzione se non contestata in primo grado

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci)

    Principio secondo cui l'applicazione di un magnete esterno al contatore integra l'aggravante del mezzo fraudolento ma non necessariamente la violenza sulle cose; la Corte ha distinto tale precedente dal caso concreto, ritenendo qui sussistente una manomissione interna idonea ad integrare la violenza sulle cose

Massime di principio

  • La distinzione tra "manipolazione esterna" e "manomissione interna" è cruciale: un espediente applicato dall'esterno (es. magnete) tende a configurare l'aggravante del mezzo fraudolento, mentre l'introduzione di elementi all'interno del misuratore che forzano sigilli o ne alterano la struttura può integrare la circostanza aggravante della violenza sulle cose
  • Perché sussista la violenza sulle cose non è necessaria la rottura visibile, basta un intervento che alteri la funzionalità, forzi la custodia o la sigillatura e richieda un ripristino per far tornare lo strumento alla sua funzionalità originaria
  • La Corte può richiamare altre aggravanti a supporto della decisione, ma la mancata contestazione formale di un'aggravante in precedenza può essere censurabile solo se la menzione produce un pregiudizio concreto all'imputato; in assenza di tale pregiudizio la menzione può essere considerata irrilevante
  • In ricorso per cassazione occorre dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti; la semplice contestazione dell'apprezzamento fattuale (quando sostenuto da accertamenti e riscontri tecnici) è spesso insufficiente
  • In casi di appropriazione di energia elettrica, gli accertamenti tecnici sui contatori e la descrizione della modalità di intervento (interno vs esterno, forzatura di sigilli, alterazione della contabilizzazione) sono determinanti per la qualificazione delle aggravanti

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