Sentenza del 30/05/2017 n. 365 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ISCRIZIONE IPOTECARIA - BENE IMMOBILE - FONDO PATRIMONIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'iscrizione ipotecaria non è ritenuta legittima perché il debito tributario era estraneo ai bisogni della famiglia, il bene era stato precedentemente conferito in un fondo patrimoniale e il creditore conosceva tale estraneità. Ne consegue l'impossibilità di agire cautelarmente o esecutivamente sul bene in relazione a quel debito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su un immobile inserito in un fondo patrimoniale prima della notifica dell'avviso di accertamento. La contestazione si fonda sull'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia e sulla consapevolezza, da parte del creditore, di tale estraneità. In presenza di tali elementi, il bene conferito nel fondo non può essere sottoposto ad azioni esecutive o cautelari, inclusa l'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Codice civile, articolo 170
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l'aggressione dei beni costituiti in fondo patrimoniale quando il debito è estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne era consapevole. La tutela opera anche contro azioni cautelari, come l'iscrizione ipotecaria, secondo il principio affermato nella sentenza.
Massime di principio
- Il conferimento di un immobile in un fondo patrimoniale prima della nascita o della formalizzazione del debito può impedirne l'aggressione, ma non automaticamente.
- È necessario dimostrare che il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia; la mera natura tributaria del debito non è di per sé sufficiente.
- Occorre inoltre provare che il creditore conoscesse l'estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.
- La protezione del fondo patrimoniale può estendersi non solo all'esecuzione forzata, ma anche a misure cautelari e conservative come l'iscrizione ipotecaria.
- La data di costituzione del fondo è rilevante: il fondo deve essere anteriore all'atto o al momento da cui deriva l'azione del creditore, ferma restando la necessità di valutare concretamente opponibilità e natura del debito.
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