Cassazione Penale, Sentenza n. 30395/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione sul capo D (art. 452 quaterdecies c.p.), sostenendo che la Corte di appello avrebbe travisato le prove ritenendo presenti "nuovi" rifiuti nel sito quando invece si tratterebbe degli stessi materiali già sequestrati nel 2016; 2) violazione di legge per l'insussistenza del requisito dell'"ingente quantità" dei rifiuti contestati (secondo il teste La Forgia i nuovi rifiuti sarebbero stati circa una decina di metri cubi e non 4.000 m3 come imputato); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) per l'esiguità del danno e la non pericolosità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la Corte territoriale ha compiuto una motivazione adeguata valorizzando accertamenti tecnici, sopralluoghi, riscontri fotografici e dichiarazioni testimoniali che hanno mostrato la presenza di rifiuti ulteriori e diversi rispetto al sequestro del 2016, nonché la gestione continuativa e arbitraria degli stessi (periodo ritenuto dal 12/05/2017 al 18/02/2019). Ha inoltre rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., sia perché la causa non era stata invocata nei gradi precedenti, sia per la pluralità e l'entità degli illeciti ambientali. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b)
Norma richiamata per fattispecie di gestione illecita di rifiuti; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti elementi probatori relativi a gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3
Richiamata in relazione a specifiche ipotesi contravvenzionali/penali inerenti lo smaltimento illecito; la Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione per alcuni capi originariamente contestati.
cod. pen., art. 334, comma 2
Norma penale richiamata tra i capi di imputazione (capo C); confermata la rilevanza degli elementi probatori riferiti all'uso degli automezzi per lo smaltimento illecito.
cod. pen., art. 452-quaterdecies
Fattispecie contestata al capo D (gestione illecita di ingente quantità di rifiuti); la Corte ha ritenuto sussistente la condotta continuata e l'ingente quantità in base alla pluralità, varietà e consistenza materiale dei rifiuti e agli accertamenti tecnici.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3
Norma richiamata tra i reati contestati (capo E); la decisione di merito ha valutato complessivamente la pluralità di violazioni alla normativa ambientale.
cod. pen., art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte perché non pienamente allegata nei gradi di merito e incompatibile con la pluralità, la continuità e l'entità delle violazioni accertate.
cod. proc. pen., art. 616
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede liberamente la valutazione di fatto dei giudici di merito: se la motivazione è logica e non contraddittoria, le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa non sono ammissibili in sede di legittimità.
- La qualificazione della presenza di "nuovi" rifiuti rispetto a precedenti sequestri si fonda sulla valutazione complessiva degli accertamenti tecnici, delle fotografie, delle testimonianze e delle caratteristiche materiali dei rifiuti (diversità di forma, composizione, presenza di nuovi automezzi/carichi).
- Il requisito dell'"ingente quantità" va valutato sul complesso delle evidenze (varietà, estensione, consistenza, modalità di stoccaggio), non solo sulla stima puntuale di un singolo teste; contestazioni numeriche devono essere confutate con elementi probatori contrari non speculative.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede che il fatto sia effettivamente di particolare tenuità e che tale eccezione sia tempestivamente invocata nei gradi di merito; condotte plurime, continuative o di rilevante impatto ambientale escludono generalmente la sua applicazione.
- Se una questione rilevante (es. tenuità del fatto) non è stata sollevata nei giudizi di merito, difficilmente potrà essere efficacemente trattata e accolta in sede di cassazione.
- Per prospettare un'appellazione o ricorso efficace contro condotte ambientali contestate, è fondamentale produrre o contestare specifiche risultanze tecniche (perizie, misurazioni, inventari dei rifiuti) e dimostrare la non continuità o la non ingente entità dell'attività illecita.
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