Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34770/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di responsabilità per la mancata consegna di scritture contabili e fiscali obbligatorie (artt. 16 co.1 n.3 e 220 L.Fall.), deducendo: (i) eccesso di potere della Corte d'appello che avrebbe esteso la cognizione oltre il devoluto e avrebbe errato nell'annullare l'assoluzione per bancarotta documentale (capo B); (ii) mancata considerazione che i bilanci non erano mai stati redatti, sicché non potevano essere consegnati e dunque il reato non sussiste; (iii) erroneo diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., anche in ragione del risarcimento successivamente effettuato alla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità per il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito di scritture contabili, evidenziando la consegna solo parziale di documentazione e l'impegno a consegnare ulteriore documentazione mai adempiuto. Ha inoltre escluso l'assorbimento tra le fattispecie (art. 217 vs artt. 16 n.3 e 220 L.Fall.) quando la condotta consista nella tenuta irregolare o incompleta delle scritture. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131‑bis c.p., precisando che la valutazione della tenuità deve farsi in riferimento al momento della condotta e che l'omessa consegna ha avuto incidenza sul danno accertato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) art. 16 co.1 n.3

    Sanziona l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili; interpretata come autonoma rispetto all'art. 217 quando la documentazione è stata tenuta in forma irregolare o incompleta e quindi non integralmente consegnata

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) art. 220

    Collegata all'art.16 n.3 per la disciplina della mancata consegna delle scritture contabili al curatore; la Corte ha ritenuto integrato il reato quando c'è tenuta confusa o incompleta delle scritture

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) art. 217

    Regola la bancarotta semplice documentale (omessa tenuta, sottrazione o distruzione delle scritture); la Corte ha precisato che l'art.217 assorbe gli artt.16 e 220 solo quando si accerta la totale mancata tenuta delle scritture

  • Codice di procedura penale art. 606 co.1 lett. c)

    Censura per violazione di legge come possibile motivo di ricorso: la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato

  • Codice di procedura penale art. 597

    Rinvio quale parametro di motivazione in sede di cassazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia stata adeguata e confrontata con il devoluto

  • Legge fallimentare art. 33

    La relazione ex art.33 L.Fall. è stata utilizzata come fonte per quantificare il danno e per accertare la mancata consegna della documentazione successiva al 2012

  • Codice penale art. 131‑bis

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'esclusione della punibilità per particolare tenuità perché la valutazione deve essere prognostica al momento della condotta e la mancata consegna ha comportato un danno significativo ai creditori

  • Codice penale art. 133

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art.131‑bis; la Corte ha ritenuto che la condotta non fosse di esigua offensività

Massime di principio

  • La mancata consegna di scritture contabili al curatore può integrare un reato autonomo (art.16 n.3 e art.220 L.Fall.) anche se non si verifica l'ipotesi più grave di bancarotta documentale (art.217), quando le scritture siano state tenute in modo irregolare o incompleto.
  • L'assorbimento tra l'omessa tenuta delle scritture (art.217) e la mancata consegna (artt.16 e 220) si verifica solo se è accertata la totale mancata tenuta; se esistono documenti tenuti in modo confuso o parziale, sono configurabili reati distinti.
  • Chi deduce di non avere mai redatto o detenuto determinati documenti deve fornire prova convincente di tale assoluta inesistenza; la mera affermazione non basta se esistono elementi che indicano l'esistenza o l'esistenza parziale di ulteriori documenti e un impegno non adempiuto a consegnarli.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131‑bis c.p. è prognostica e va fatta in riferimento al momento della condotta; il risarcimento successivo o la revoca della costituzione di parte civile non sono di per sé determinanti a favore dell'esclusione della punibilità se la condotta originaria era idonea a cagionare un danno significativo.
  • In sede di impugnazione, le doglianze sulla motivazione richiedono specificità: censure generiche o non confrontate con il contenuto delle sentenze di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
  • È importante, in situazioni similari, documentare tempestivamente la reale impossibilità di consegna perché i giudici valutano anche gli impegni formali assunti e gli effetti pratici sul curatore (relazioni ex art.33 L.Fall., quantificazione del danno).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.