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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3033/2024, depositata e resa pubblica il 28.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14904/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024.

Giustizia amministrativa202501500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'accredito di complessivi 1.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato ordinato all'amministrazione di mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. L'amministrazione non ha provveduto, nonostante l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il commissario deve considerare obbligatorio il munus e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate dal giudice. È stata inoltre applicata, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta; consente inoltre l'applicazione della penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l'esperibilità dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva, unitamente all'art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna alle spese della parte soccombente; nel caso concreto le spese sono state poste a carico del Ministero.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato recante una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, con intervento sostitutivo su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disposizione che esclude il compenso del commissario appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo, dopo la quale la parte deve attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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