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Sentenza

Sentenza n. 4416/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 469/2024 del 2 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente, come confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3941/2024 del 10 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202505158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, sull’assegnazione della carta elettronica docente per cinque annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 469/2024, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3941/2024, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi. La ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della pronuncia civile, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la legittimazione passiva del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, assegnando alla ricorrente la carta elettronica docente e disponendo l’emissione dei buoni elettronici per l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre agli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Al commissario sono stati attribuiti tutti i poteri necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso commissariale è stato determinato in € 1.000,00, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, alle quali il Ministero deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando sia decorso il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non dimostri di aver eseguito gli obblighi derivanti dal titolo.
  • Quando il giudicato impone l’erogazione di somme o benefici riferiti a più annualità, il giudice dell’ottemperanza può specificare nel dispositivo l’importo complessivo dovuto e le modalità concrete di attribuzione, purché conformi al titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi entro un ulteriore termine prefissato.
  • Il commissario ad acta può essere investito di tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, e il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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